Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7217 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7217 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trusendi Riccardo nato a Pontremoli il 28/05/1944
avverso la sentenza del 30/10/2014 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 30/10/2014 la Corte d’appello di Genova -in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia del 14/03/2013 che, accertata
la penale responsabilità di Trusendi Riccardo in ordine al reato di cui all’art. 10

ter, D.L. 74/2000 perché quale legale rappresentante della Fastservice srl aveva
omesso il versamento IVA per l’anno 2007 dell’importo complessivo di euro
119.325,00 e ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di
reclusione- respinto l’appello dell’imputato ed invece accolto quello del PG,
elevava detta pena ad anni 1 mesi 3 di reclusione, confermando nel resto
l’impugnata decisione.

Data Udienza: 20/11/2015

2. Avverso tale sentenza, tramite il difensore fiduciario, proponeva ricorso
per cassazione l’imputato deducendo plurimi motivi di censura.
2.1 Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), Cod.
proc. pen. in relazione all’art. 530, comma 2, stesso codice, asserendo la totale
assenza dell’elemento soggettivo del reato contestatogli.
2.2 Con un secondo motivo afferma la violazione dell’art. 606, lett. e), Cod.
proc. pen. per la mancanza di motivazione in ordine al proprio gravame.

proc. pen. non essendosi applicata la nuova disciplina del processo in absentia,
con conseguente nullità della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei limiti e sulla base
delle considerazioni che seguono.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il d.lgs. 24 settembre 2015,
n.158 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 233 del 7 ottobre
2015, in vigore dal 22 ottobre 2015) ha novellato la fattispecie incriminatrice ex
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 attraverso una riformulazione del modello legale
e soprattutto elevando la soglia di punibilità per l’integrazione del fatto di reato
ad euro 250.000,00.
Già in precedenza, peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile
2014 n. 80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10-ter decreto
legislativo n. 74 del 2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi
sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’imposta sul valore
aggiunto dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non
superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.
3. Ne consegue che, nel caso di specie, non risulta integrata la soglia di
punibilità richiesta per la configurabilità della fattispecie incriminatrice.
Ritiene il Collegio che, nell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 e nelle fattispecie
analoghe che condividono la stessa struttura quanto agli enunciati di tipicità che
caratterizzano la fattispecie incriminatrice, la soglia di punibilità rientra tra gli
elementi costitutivi del reato e non tra le condizioni obiettive di punibilità.
In questo senso è fondamentale la considerazione per la quale l’integrazione
o meno della soglia quantitativa necessaria per il perfezionamento del reato non
dipende da un evento futuro ed incerto (ossia da una condizione) ma dallo stesso
comportamento omissivo dell’agente che si risolve, nel caso di specie, in un
mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto, entro il termine alla cui
scadenza l’inadempimento dell’obbligo assume rilevanza e si consuma l’illecito,
2

2.3 Con un terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, lett. c), Cod.

per un importo che, integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto
tipico.
In definitiva, la soglia di punibilità si traduce nella fissazione di un livello di
rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che alla
mancata integrazione della soglia corrisponde la scelta del legislatore circa il
disvalore del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del
bene giuridico tutelato, consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli
interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in

05/11/2015, dep. 2016, Vanni, in motiv.).
4. Da ciò deriva che la formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata
integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n.
74 del 2000, vuoi perché, contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è
invece risultato, a seguito dell’accertamento processuale, sotto-soglia oppure
perché, come nel caso di specie, la soglia di punibilità è stata elevata a seguito
dello ius superveniens, è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali
affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura
oggettiva, del reato contestato, l’assoluzione dell’imputato va deliberata con la
formula «il fatto non sussiste», non con quella «il fatto non è previsto dalla legge
come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma
penale cui ricondurre il fatto imputato (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011,
Orlando, Rv. 250975; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, un motiv.).
Pertanto, l’adozione della formula «il fatto non è previsto dalla legge come
reato» dipende dal tenore formale dell’imputazione, dalla circostanza cioè che
con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie
astratta mai esistita, abrogata o dichiarata

in toto costituzionalmente illegittima.

Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo, come nella
specie, ad essere sussunto nella fattispecie astratta, per la mancanza di un
elemento costitutivo del reato, occorre adottare la formula «il fatto non sussiste»
(Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, cit.).
5. Resta soltanto da chiarire che l’insussistenza del fatto dichiarata, come
nel caso in esame, per la mancata integrazione della soglia di punibilità, attiene
all’inconfigurabilità della fattispecie incriminatrice quanto all’accertamento che
non sussiste il fatto che sia stata raggiunta una soglia pari o superiore a quella
prevista per la realizzazione del reato, con la conseguenza che è esclusivamente
rispetto a tale fatto che, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale
irrevocabile di assoluzione pronunciata, come in questo caso, a seguito di
dibattimento ha efficacia di giudicato, restando impregiudicata, per assenza di
accertamento in sede penale, l’eventuale mancato versamento delle ritenute
operate n misura inferiore alla soglia di punibilità e potendo l’amministrazione

3

ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività (Sez. 3, n. 3098 del

finanziaria procedere in via amministrativa all’accertamento della violazione e
all’irrogazione delle relative sanzioni in relazione all’imposta dovuta e non
versata, purché sotto soglia.
6. Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perché il
fatto non sussiste.

P.Q.M.

Così deciso il 20/11/2015

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA