Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7217 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7217 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
nei confronti di:
1) XIA LINGTUN N. IL 10/09/1981 * C/
avverso la sentenza n. 3263/2006 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 08/08/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dififsor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2012

Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci
concluso per l’annullamento con rinvio.
Letti il ricorso ed i motivi formulati;

che ha

1.1)-II GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 08.08.2011,
assolveva :
XIA LINGTUN
dai reati di
a)-artt.61 n.2 e 483 CP per avere , al fine di commettere il delitto al capo b)
dichiarato falsamente, in una autocertificazione fatta ai sensi del DPR n. 445-2000,
di essere cittadino dell’Unione Europea;
b)-art.640/co. I e 2 n.1 CP, per avere ottenuto il contributo di e 1.000 per ogni figlio
con il raggiro di produrre alle Poste spa l’autocertificazione di cui al capo a) nella
quale dichiarava, contrariamente al vero, di avere la nazionalità italiana o di
cittadino della UE; fatti del 21.02.2006 La sentenza del Gip seguiva la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna avanzata dal Procuratore della Repubblica per i reati suddetti;
2.0)-Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Reggio Emilia, deducendo .
MOTIVI
2.1)-11 ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge in quanto
il Gip aveva proceduto al proscioglimento dell’imputato trascurando il principio
per il quale tale pronuncia può essere emessa dal Gip che abbia rigettato la richiesta
del PM di emissione del decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi
tassativamente previste dall’art. 129 CPP e non anche per mancanza, insufficienza,
e contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530/co.2 CPP;
-La decisione era da censurare per avere ritenuto la mancanza di induzione in errore
sull’erroneo presupposto che la mancanza del requisito della cittadinanza fosse
evidente, trascurando di considerare che la dichiarazione così come formulata non
era di per sè inidonea a trarre in inganno atteso che il richiedente poteva avere
conseguito la cittadinanza attraverso le varie procedure previste per legge,
-La decisione era da censurare per avere trascurato di considerare che il bene
giuridico tutelato dall’art. 483 CP è la fede pubblica , apertamente violata nella
fatti specie,
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-La sentenza di proscioglimento pronunciata, ex art. 129 c.p.p., dal G.i.p.,
investito della richiesta di emissione di decreto _penale di condanna, può essere
impugnata solo con il ricorso per cassazione e norin’appello, pur dopo l’abrogazione
dell’art. 594 c.p.p. e la riformulazione dell’art. 593 c.p.p., seguita dalla declaratoria di
incostituzionalità con il ripristino della facoltà d’appello per il P.M. ( Cassazione
penale, sez. V, 26/11/2009, n. 14178 ) .

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CONSIDERATO IN FATTO

3.3)-Quanto all’imputazione ex art. 640 CP è del tutto apodittica l’affermazione del
GIP secondo cui difetterebbe nella specie l’induzione in errore essendo nota la
conoscenza della nazionalità dell’istante, atteso che tale motivazione prescinde dalla
possibilità anche per l’extracomunitario di acquisizione della cittadinanza attraverso
le normative vigenti e , per altro verso, trascura di considerare che l’affermazione
attraverso l’autocertificazione del possesso della cittadinanza, era pienamente idonea
a trarre in errore l’organo interessato alla corresponsione del contributo ,
richiedendosi un controllo per necessità successivo alla domanda e, infine, che
l’idoneità dell’artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della
persona offesa. ( Cassazione penale, sez. II, 03/07/2009, n. 34059 ).
-Va ricordato che la questione dell’idoneità astratta dell’artificio o del raggiro a
sorprendere l’altrui buona fede può acquistare rilevanza in tenia di tentativo di truffa
ma non quando questa sia consumata con l’effettiva induzione in errore perchè in tal
caso l’idoneità è dimostrata dall’effetto raggiunto e non può escludersi anche se sia
provato che il soggetto indotto in errore sospettò il raggiro o l’artificio (Cass.sez 6
febbraio 1984 n. 4474, Papato; sez. 6^ 25 febbraio 2003 n. 13624, Di Rosa).
3.4)-Quanto all’imputazione ex art. 483 CP,
va ricordato che integra il reato di
falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che,
nella domanda preordinata ad ottenere un effetto giuridico, renda, ex art. 46 e 76 (1.1g.
n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine alle circostanza che afferma nell’atto;
trattandosi di procedura amministrativa nella quale l’ autocertificazione riveste la
funzione di provare i fatti attestati, evitando al privato l’onere di provarli con la
produzione di certificati ( Cassazione penale, sez. V, 15/12/2010,11. 11792)
-L’assoluzione fondata sulla circostanza che la falsità della dichiarazione sulla
cittadinanza sarebbe stata facilmente riconoscibile, contraddice con i principi in
materia circa la natura del dolo , consistente nella consapevolezza di agire contro il
dovere giuridico di dichiarare il vero. ( Cassazione penale, sez. V, 25/11/2008, n.
6063 )
3.5)-Pertanto, la sentenza del G.i.p. del tribunale di Reggio Emilia è incorsa nella
violazione di legge , essendo fondata su motivazione apparente e,in 4a
violazione degli artt. 483 CP e 640 CP , sicché deve essere annullata con raxime allo
stesso tribunale per nuovo esame.
PQM
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone
trasmettersi gli atti al
Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
Cosi deliberato in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012

3.2)-Tanto pretto quanto alla astratta ammissibilità del ricorso, va riconosciuto che
impugnazione del P.M., fondata sulla violazione di legge e vizio di motivazione, è da
accogliere.

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