Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7216 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7216 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLLICE FRANCESCO N. IL 27/09/1943
avverso la sentenza n. 1083/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) vizio motivazionale ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per essere la motivazione solo apparente e nella
sostanza riproduttiva della prima decisione; b) vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod.proc.pen. e errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. con
riguardo al giudizio di responsabilità per avere omesso di valutare la portata degli atti di
adesione relativi alle annualità 2003 e 2004 e le ricadute che hanno sugli altri anni d’imposta i
criteri fissati dall’amministrazione pubblica.
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati e generici. Il primo motivo è obiettivamente
generico e non trova corrispondenza nel fatto che, valutando le diverse scelte del contribuente
per gli anni 2003 e 2004, da un lato, e dell’anno 2005, dall’altro, i giudici di appello hanno
considerato che le puntuali argomentazioni del primo giudice non sono state altrettanto
puntualmente contestate in sede d’impugnazione.
Del resto, generiche appaiono le osservazioni del ricorrente esposte nel secondo motivo di
ricorso. Muovendo da una generica valutazione operata in sede di accertamento con adesione,
il ricorrente pretende di concludere, senza alcun dato specifico di supporto, che le valutazioni
della G.d.F. relative all’anno 2005 siano inattendibili. A fronte di tale generica affermazione non
appare certo illogica l’osservazione della Corte di appello relativa alla mancata definizione
anche del contenzioso per l’anno 2005 ove ne fossero sussistiti i presupposti e l’argomento
richiamato dal ricorrente avesse avuto chiare ricadute positive sulla dichiarazione per tale anno
d’imposta. A
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Con sentenza in data 24/4/2012 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data
26/10/2010 con cui il Sig. Francesco POLLICE è stato condannato in relazione al reato
previsto dagli artt.81 cod. pen. e 3 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 in relazione all’anno
d’imposta 2005.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA