Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7216 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7216 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO
nei confronti di:
1) DURANTE DANILLO N. IL 30/07/1944 * C/
avverso l’ordinanza n. 465/2009 TRIBUNALE di TREVISO, del
03/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 06/12/2012

che ha
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale dott. Nicola Lettieri
concluso per la dichiarazione di abnormità dell’atto impugnato con restituzione degli
atti al Tribunale;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

1.1)-Nell’ambito del procedimento penale a carico di :
DURANTE DANILO
imputato per diversi capi di imputazione relativi a più ipotesi di usura;
il Tribunale di Treviso, all’esito dell’istruzione dibattimentale, emetteva ordinanza ai
sensi dell’art. 521/2°comma CPP con la quale disponeva la rimessione degli atti al
Itblico Ministero con riferimento alle imputazioni indicate ai capi A) C), prima parte,
e capi F) e G) e, nel contempo, rimetteva l’intero procedimento al PM relativamente
anche agli altri capi stante l’opportunità di non procedere alla separazione del
procedimento per le altre imputazioni attesa la stretta connessione soggettiva ed
oggettiva.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il PM , deducendo:
2.0)-MOTIVI
2.1)-Nullità dell’ordinanza per abnormità funzionale, in quanto si sarebbe fatto uso di
un’apparente motivazione per far regredire indebitamente il processo in violazione dei
principi costituzionali e dell’ordinamento processuale;
-quanto alla prima parte, perché avrebbe errato il Collegio nell’applicare l’art. 521/co.2
CPP, mancando nella specie una diversità fra il fatto contestato ed i singoli
finanziamenti costituenti reato per come ricostruiti dai testimoni nel corso
dell’istruzione dibattimentale;
-quanto alla seconda parte, perché nessuna disposizione processuale consente la
regressione del procedimento penale per ragioni di opportunità;
CHIEDE l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-11 ricorso è fondato.
3.1)-11 Tribunale nell’affermare la responsabilità per il delitto di usura deve avere
riguardo ai singoli episodio di finanziamento (Cass. Sez. Il, 11.01.2006 n. 745) .
a)-Si tratta di un principio malamente applicato nella specie, laddove si è attribuita la
qualifica di “fatto diverso” ex art. 521 CPP ai singoli episodi emersi nel corso del
dibattimento senza verificare in concreto se tali episodi potevano rientrare nella sia pur
generica contestazione formulata dall’accusa.
-E’ compito del giudice del dibattimento di consentire all’imputato di interloquire e
difendersi sui singoli fatti e circostanze emersi durante l’istruzione dibattimentale senza
che questo comporti tutte le volte la regressione del processo ex art. dell’art. 521/co.2
CPP , norma che per la sua corretta interpretazione va letta alla luce del principio
stabilito nel primo comma dello stesso articolo, laddove si stabilisce che è il giudice del
dibattimento a dare al fatto la definizione giuridica corretta , purchè sia garantito il
diritto di difesa , avendo ben presente che in tema di correlazione tra imputazione
contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione

RITENUTO IN FATTO

3.2.a)-Alla luce di tali principi risulta chiaro che non potrà farsi ricorso alla regola
dell’art. 521/co.2 CPP tutte le volte che emerga nel dibattimento un fatto o una
circostanza non specificamente compresi nell’imputazione, poiché la regola principale
è quella dettata dall’art. 521/co.1° CPP e non è consentito far regredire il processo
nella fase delle indagini preliminari se non vi è stata sostanziale violazione del diritto di
difesa ed il fatto, nella sua essenzialità, sia stato espressamente contestato; e neppure
se manchi l’espressa contestazione di una circostanza rilevante sul piano processuale
ma immanente negli atti e comunque chiaramente emersa durante l’istruzione
dibattimentale nel contraddittorio delle parti, di modo che deve ritenersi abnorme il
provvedimento con cui il giudice, rilevata l’omessa contestazione della recidiva
nell’imputazione oggetto del giudizio, restituisca gli atti al pubblico ministero perché
provveda in conformità, trattandosi di un potere non previsto dalla legge in assenza di
una diversità del fatto, e il cui esercizio dà luogo ad un’indebita regressione.
( Cassazione penale, sez. l, 05/07/2011 , n. 30498 )
3.3)-Nella specie, per altro, il provvedimento impugnato si presta ad un’ulteriore
censura nella parte in cui nell’ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero in
riferimento ad alcune delle imputazioni per la supposta diversità del fatto contestato
rispetto a quello accertato nel dibattimento ha , nel contempo, determinato la
regressione del procedimento anche con riguardo alle altre imputazioni non viziate allo
stesso modo.
a)-Con la cancellazione di tutte le imputazioni, il Tribunale ha lasciato senza decisione
le altre contestazioni per le quali, anche in esito alla sua valutazione, l’azione penale era
stata legittimamente esercitata e non era ritrattabile. ( Cassazione penale, sez. VI,
11/03/2010, n. 12509 ).
-Il che ha tra l’altro determinato la necessità che per tali imputazioni, il pubblico
ministero dovrebbe comunque nuovamente esercitare l’azione penale senza che alcun
epilogo abbia avuto il primo legittimo e corretto esercizio, con una reiterazione di
azione penale per il medesimo fatto che costituirebbe evidente patologia, idonea a
determinare l’improcedibilità del secondo esercizio (Sez. seni. 17789 del 10.4 5.5.2007, rv 239849).-Da qui la stasi procedimentale, conseguente all’indebita regressione, tipica
manifestazione del fenomeno dell’abnormità della statuizione, che va rimossa.
fuert()»whE
3.4)-L’ordinanza impugnata va annullata con _ciatirt degli atti al tribunale che dovrà
rivisitare l’intero procedimento alla luce di tutti i predetti principi ed in specie di
quelli espressi ai punti : 3.1_a) 3.2.a) e 3.3.a).

2

radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume
l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto
dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va
esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e
sentenza perché, venendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto
insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi
nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
( Cassazione penale, sez. IV, 16/02/2012, n. 17069 ) ,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
11 Presidente

11 Consigliere Estensore

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