Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7215 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7215 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) G1OVIGNANI TIZIANA N. IL 21/03/1966
avverso l’ordinanza n. 273/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LIVORNO, del 16/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 06/12/2012

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo
Viola che ha concluso perché, qualificato il ricorso come opposizione prevista
dall’art. 667 CPP co. 4 si trasmettano gli atti al tribunale di Livorno,
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

1.1)41 Gup preso il Tribunale di Livorno, con sentenza del 21.02.2012,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di:
GIOVIGNANI TIZIANA
perché il reato ex art. 712 CP, così qualificato il fatto a lei ascritto al capo H), era
estinto per intervenuta oblazione;
-Successivamente, in data 16032012, il medesimo Gup accoglieva solo in parte
l’istanza di restituzione dei beni sequestrati alla medesima Giovignani,
conservando il sequestro per una parte degli stessi, dettagliatamente indicati
nell’ordinanza;
Giovignani Tiziana
1.1)-ricorre per cassazione sia contro la sentenza che contro l’ordinanza :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. c) e) c.p.p.
omessa la verifica in
2.1)-quanto alla sentenza, lamenta che sarebbe stata
ordine all’esistenza di cause di non punibilità ed in ordine alle prospettazioni
della difesa; la sentenza inoltre, non riporterebbe al capo H) l’originaria
imputazione ex art. 648 CPP;
2.2)-quanto all’ordinanza, lamenta che erroneamente il Gup avrebbe conservato il
sequestro su alcuni beni per una eventuale imputazione da muovere ad altri
soggetti e con una motivazione che non riguardaVGiovignani
CHIEDE l’annullamento della sentenza e dell’ordinanza impugnate
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Quanto alla sentenza, i motivi proposti sono del tutto generici e pertanto
inammissibili.
a)-L’oblazione è stata espressamente chiesta dalla stessa ricorrente, sicché il
giudice adempie agli obblighi motivazionali sulle ragioni della ritenuta gravità del
fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta,
risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la
circostanza, come nella specie. ( Cassazione penale, sez. I, 20/04/2010, n 18307).
b)-Né era necessaria altra motivazione atteso che il versamento della somma
stabilita a titolo di oblazione determina l’estinzione del reato, con la conseguenza
che il giudice non può pronunciare il proscioglimento con formula più favorevole,
salvo che l’insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all’imputato non
emerga dal tenore dell’imputazione, essendo preclusa ogni possibilità di effettuare
accertamenti di merito. ( Cassazione penale, sez. 111, 14/03/2012, n 12791 )
3.2)-L’indicazione dell’art. 648 CP in alcune parti della decisione non è rilevante
atteso che la sentenza, al capo H) riporta correttamente il ato ex ad. 712 CP ,

1

CONSIDERATO IN FATTO

effettivamente ritenuto dal Tribunale, come emerge in maniera chiara dal corpo
della motivazione.

a)-I1 PG ha chiesto applicarsi il principio per il quale il ricorso per cassazione
impropriamente proposto avverso l’ordinanza emessa de plano in tema di
restituzione delle cose sequestrate, nei cui confronti è esperibile solo l’opposizione
nella forma dell’incidente di esecuzione dinanzi allo stesso giudice che l’ha
emessa, va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti
al predetto giudice. ( Cassazione penale, sez. VI, 07/12/2006, n 725 ),
b)-Nella specie, tuttavia, va considerato che tale principio non risulta applicabile
al caso atteso che il ricorso riguarda l’impugnazione non della sola ordinanza
ma anche della sentenza , sicché non risulta possibile scorporare la pane relativa
all’ordinanza, venendosi in ricorso unitario;
3.4)-L’inammissibilità del ricorso principale relativo all’impugnazione della
sentenza travolge così anche il gravame relativo all’ordinanza, ferma restando
nelle more del giudizio di merito la possibilità di opposizione dinanzi al giudice
che ha emesso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione , ovvero
dinanzi al giudice dell’esecuzione nella fase successiva al passaggio in giudicato
della sentenza .
3.5)-I motivi dì ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette)
c.p.p. sicché sono da ritenersi inammissibili .
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € l 000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deliberato in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012

3.3)-Quanto all’ordinanza di mancata restituzione dei bei in sequestro non
ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 586 CPP che riguarda
l’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento, mentre nella
specie si verte nel caso di ordinanza emessa dopo che il giudizio di primo grado
si era concluso.

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