Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7214 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7214 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
I) FIORE MICHELE N. IL 11/01/1984

avverso la sentenza n. 2849/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
15/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difenso Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Guglielmo Starace che ha concluso per raccoglimento del
ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

FIORE MICHELE
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data
15.02.2012 confermativa della decisione del Tribunale di Trani del 07.04.2011 che
lo aveva condannato per:
a)-il reato ex artt. 110,56, 629 co 1 e 2 CP , perché in concorso con Convertino Genny e
Mazzotta Fabio , mediante violenze e minacce , tentavano di costringere Allegretti
Paolo a consegnare la somma di E 7.000, residuo debito dell’Allegretti nei confronti
della Convertino ;
b)-il reato di lesioni , ex artt. 110-582 CP in danno dell’Allegretti commesso dal Fiore
in concorso con gli altri coimputati, mediante il lancio di una grossa torcia che colpiva
l’ Allegretti al capo;
c)-il reato di lesioni ex art. 582 CP commesso dal Fiore in danno dell’ Allegretti con
calci e pugni;
Fatti commessi fino al 24.09.09;
Il Difensore deduce:
2.0)-MOTIVI ex art. 606 , I ° co , lett. b) e) c.p.p .
2.1)-Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
avendo ritenuto la penale responsabilità del ricorrente con motivazione apparente e
priva di analisi delle deduzioni difensive dalle quali emergeva che il Fiore era estraneo
al rapporto intercorrente tra le altre parti e si era trovato coinvolto solo perché chiamato
dal coimputato Mazzotta (coniuge della Convertino -entrambi giudicati separatamente- )
a svolgere un “ruolo di garanzia”;
-la sentenza andava censurata per non avere considerato che la violenza del Fiore
costituiva solo la reazione all’imprevista aggressione operata dall’Allegretti ai danni
della Convertino e del Mazzotta ;
-mancava dunque l’elemento soggettivo del reato ascritto all’imputato e la sua azione
doveva essere ricompresa, al più, nell’ipotesi del concorso anomalo nel reato,
2.2)-Analoghe censure muove il ricorrente anche riguardo alle imputazioni di lesioni
ascritte ai capi b) e c) , in ordine alle quali non si erano considerati adeguatamente i
profili della condotta e dell’elemento soggettivo del reato ovvero le eventuali cause di
non punibilità;
2.3)-La sentenza andava censurata per avere ritenuto la recidiva reiterata , ex art. 99
co.4 CP, in maniera erronea; al riguardo il ricorrente deduce che tale aggravante
potrebbe essere applicata solo nel caso in cui l’imputato sia stato già dichiarato
recidivo con precedente pronuncia giudiziale ;
-la sentenza era carente di motivazione in ordine alle ragioni con le quali si era ritenuta
la pericolosità ai fini della recidiva;
-la sentenza aveva erroneamente disposto la revoca della sospensione condizionale della
pena precedentemente concessa , provvedimento che a parere del ricorrente sarebbe di
competenza del giudice dell’esecuzione;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato .

12)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità del Fiore in ordine a tutti i reati a lui ascritti, richiamando le
argomentazioni del Tribunale e sottolineando , per un verso, che i fatti ascritti erano
provati dalle precise dichiarazioni della persona offesa Allegretti Paolo e , per altro
verso, che quest’ultimo risultava pienamente attendibile perché il suo narrato trovava
conferma e riscontro: -nella certificazione sanitaria -nelle dichiarazioni di Allegretti
Maria (sorella della p.o.) -in quelle di Colasanto Teresa (moglie della p.o.) e -del
maresciallo dei carabinieri Novembrino Roberto.
3.2)-Si tratta di una valutazione in fatto del tutto congrua perché aderente alle
emergenze di causa ed esente da illogicità manifesta, a fronte della quale le deduzioni
difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni alternative delle
medesime prove già analizzate dai giudici del merito; interpretazioni che, ove ben
motivate come nella specie, risultano non censurabili in questa sede, ove il giudice
di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo
compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del
provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la
giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
.

3.3)-11 ricorrente censura la sentenza per avere trascurato di considerare che il Fiore
era stato chiamato dal Mazzotta a svolgere “un ruolo di garanzia” sicché mancava
l’elemento soggettivo del reato e la sua condotta andava ricompressa, al più,
nell’ipotesi del concorso anomalo nel reato, ex art. 116 CP, ma il motivo non coglie
nel segno perché trascura di considerare la precisa motivazione della Corte di appello
che ha ritenuto del tutto implausibile ed inverosimile tale giustificazione in quanto
smentita dai fatti e dalle certificazioni mediche, attestanti le lesioni subite da Allegretti e
da questi attribuite al Fiore (pagg.-3-6-) .
a)-Al riguardo , la sentenza sottolinea correttamente che l’azione particolarmente
aggressiva è stata compiuta proprio dal Fiore ed è stata da questi spinta “ben al di là
del lecito” , sviluppata in più aggressioni e gravi minacce, culminata con le lesioni di
cui ai capi b) e c) ai danni dell’Allegretti, così da superare i confini dell’esercizio
abusivo delle proprie ragioni; al riguardo la sentenza sottolinea che , “la presenza
attiva” dell’imputato aveva conferito “maggior peso” alla richiesta di denaro avanzata
dalla Convertino e dal Mazzotta, così da evidenziare il pieno concorso dei tre nel reato
di estorsione, escludendosi così l’ipotesi del concorso anomalo per il Fiore.

2

3.1)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove , richiamando una
diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una
sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non
risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori
senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

c)-Si è ritenuto infatti che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la
condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far
valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento
accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite
di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione
dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto “ex se” ingiusto,
configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione. ( Cassazione penale, sez. Il,
22/09/2009, n 44029 ) ,
d)-Del pari infondato è il motivo di censura sulla specifica posizione del Fiore che
avrebbe agito a scopo di garanzia, posto che anche al riguardo, la motivazione risulta
corretta, avendo sottolineato che il Fiore aveva partecipato direttamente alle violenze
e minacce compiute dai coniugi Convertino-Mazzotta , così concorrendo nel reato e
che, in ogni caso il predetto , pur nella veste di veste di terzo intermediario , non
restava immune da responsabilità in quanto la sua condotta era rivelatrice di un diretto
interesse alle richieste di denaro rivolte all’Allegretti, per come emergOall’episodio del
24.09.2009 nel quale il Fiore si presentò direttamente (con altre due persone)
all’Allegretti, “per chiedergli i soldi” (pag. 2) ; opportunamente la Corte territoriale
sottolinea che in tale episodio l’imputato si è presentato anche in veste di esattore,
evidenziando in tal modo il suo interesse diretto alla esazione del credito a titolo di
mandatario.
e)-Tale motivazione è corretta perché aderente al principio per il quale non può si
presumere un intervento nella vicenda da parte dell’imputato senza un suo interesse
diretto, fosse pure in vista di futuri vantaggi da pretendere dalla persona agevolata,
( Cassazione penale, sez VI, 28/10/2010, n. 41365 ) sicché risultano del tutto
infondate le censure sul mancato esame degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato
e della possibile applicazione dell’art. 116 CP.,
3.4)41 motivo relativo alla contestata recidiva appare totalmente infondato in quanto
sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.
a)-Al riguardo va ricordato:
-che la recidiva produce gli effetti penali a essa connessi, se correttamente contestata e
ritenuta dal giudice del processo di cognizione ( Cassazione penale, sez. VI,
27/02/2007,n. 18302 ).
-che l’applicazione della recidiva, nei casi previsti dai primi quattro commi dell’art. 99, è
facoltativa, mentre è obbligatorio l’aumento di pena, qualora il giudice ritenga di
applicare la recidiva di cui ai commi 3 e 4, art.99 cp;

b)-La motivazione sull’eccessivo uso della forza intimidatrice usata dagli imputati, e in
particolare dal Fiore, si fonda su una valutazione del fatto non censurabile in questa
sede in quanto congruamente motivata e in quanto risulta in linea con la
Giurisprudenza di legittimità che ha espresso il principio per il quale il reato di
estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, resta integrato dalla
minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con una tale forza
intimidatoria e con una tale sistematica pervicacia (nella specie la Corte territoriale
evidenzia : -l’uso di violenza; -la minaccia di usare un’arma, -il successivo furto e
danneggiamento di automezzi ) da risultare incompatibile con il ragionevole intento di
far valere il diritto stesso. ( Cassazione penale, sez. 11, 29/10/2008, n. 423 17 )

b)-Alla luce di tali principi si è ritenuto, anche da questa sezione, che la recidiva
reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non
sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. ( Cassazione penale, sez. II,
07/05/2010, n. 18701) .„
c)-Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte: “in tema di recidiva, il giudice della
cognizione – a differenza di quello d’esecuzione – può accertare anche i presupposti di
una recidiva che non sia stata previamente dichiarata; ne deriva che la recidiva reiterata
può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata
dichiarata giudizialmente la recidiva semplice” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41288 del
25/09/2008 Ud. (dep. 05/11/2008) Rv. 241598; conf Sez. 1, Sentenza n. 24023 del
06/05/2003 Cc. (dep. 30/05/2003) Rv. 225233).
d)-Ne consegue la totale infondatezza del ricorso quanto ai motivi sulla recidiva, avendo
la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi di cui innanzi , laddove ha
ritenuto la recidiva così come contestata all’imputato, previa disamina della sua
pericolosità (pag.10) , a nulla rilevando la mancata precedente dichiarazione di recidiva
semplice.
3.5)-Del tutto infondata risulta infine la censura sulla competenza del Giudice del
merito a disporre la revoca del beneficio della pena sospesa, atteso che la revoca “di
diritto” del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue
automaticamente all’avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge, e tale
provvedimento rientra appieno nella competenza del giudice del merito ai sensi dell’art.
168 CP ( Cassazione penale, sez. III, 30/01/2008, n. 10534 ),
a)-Difatti, la revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente
concessa per la seconda volta dal giudice di merito, a seguito di una prima condanna a
pena detentiva non sospesa, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo
della impugnazione della sentenza viziata, atteso che l’intangibilità del giudicato risulta
preclusiva della competenza del giudice dell’esecuzione. ( Cassazione penale, sez. l,
28/10/2009, n. 42661 ).
b)-La competenza di quest’ultimo giudice , dunque, per un verso, ha
carattere
residuale, come per altro statuito dall’art. 674 CPP che subordina tale facoltà del
Giudice dell’Esecuzione all’ipotesi in cui la revoca del beneficio non sia stata già
disposta con la sentenza di condanna per altro reato e, per altro verso, è attribuita al
giudice dell’esecuzione, alla luce dei più generali poteri d’intervento a lui riconosciuti
dagli art. 671 e 666 comma 5 c.p.p., salva l’ipotesi in cui la sentenza contenga
un’espressa e contraria indicazione del giudice del merito. ( Cassazione penale, sez. III,
20/02/2002,n. 13651 ),
3.6)-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;

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-che la recidiva deve invece essere obbligatoriamente dichiarata, qualora il giudice
tratti condotte ripetute per i reati di cui all’art. 407 comma 2 lett, a) c.p.p. ( Cassazione
penale, sez. un., 27/05/2010, n. 35738 )
-che tuttavia , la recidiva reiterata
ricorre , in via d’ipotesi, tutte le volte che
l’imputato abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto ;
(Cassazione penale, sez. V, 24/03/2009, n. 22619 ) indipendentemente da una
precedente contestazione.

17)-ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 6 dicembre 2012
Il Presidente
Dott. Giuseppe Maria qpsentino

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

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