Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7213 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7213 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Seye Mouhamed El Moustapha, nato il 6 settembre 1981
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 19 febbraio 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorso;
udito il difensore, avv. Raffaele Barra.

Data Udienza: 11/11/2015

RTTFNUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 19 febbraio 2015, la Corte d’appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 24 maggio 2012, con la quale
– per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di
reclusione ed euro 2600,00 di multa, per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lettera
c), della legge n. 633 del 1941, per avere detenuto a fini di vendita CD e DVD
illecitamente riprodotti (fatto commesso 1’8 settembre 2008).

cassazione, deducendo: 1) l’insussistenza del reato, in mancanza di un controllo a
campione sui supporti sequestrati; 2) l’omessa pronuncia sulla richiesta di concessione
della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen.; 3) la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego del riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 171-ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941, sul
rilievo che la stessa sarebbe stata negata in considerazione del solo dato quantitativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Quanto al primo motivo, è sufficiente qui rilevare che l’abusiva duplicazione
dei supporti magnetici trovati in possesso dell’imputato è stata logicamente desunta dai
giudici di primo e secondo grado, sia dalle modalità della loro conservazione (avvolti in
un lenzuolo destinato ad essere dispiegato per terra sulla pubblica via), sia dalle loro
caratteristiche intrinseche (custodie in plastica e copertine fotocopiate, prive del logo
del produttore). E la difesa non aveva specificamente lamentato-con-l’atto di appello la
mancanza di un controlla- a campione sui supporti sequestrati, cosicché la Corte
territoriale non aveva comunque l’onere di fornire alcuna motivazione su tale profilo.
Ne consegue l’inammissibilità della doglianza.
3.2. – Il secondo e il terzo motivo di ricorso – che possono essere trattati
congiuntamente perché attengono entrambi alle circostanze attenuanti del reato – sono
anch’essi inammissibili.
Va premesso che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) è configurabile anche con riferimento al delitto di cui
all’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione,
vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo,
dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la
condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell’autore del reato, di
un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della persona offesa,

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

di un evento dannoso o di una situazione di pericolo di speciale tenuità. A tal fine, il
giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità, con
valutazione censurabile in sedé di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione (ex multis, sez. 3, 12 ottobre 2011, n. 2685, rv. 251888; sez. 3, 22
febbraio 2006, n. 12664, rv. 234635).
Diversi sono i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’articolo 171-ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941, perché quest’ultima si

essere inteso come diretto al fatto nel suo complesso e, dunque, non solo ai profili del
lucro e del danno, ma più in generale alle modalità della condotta e all’intensità
dell’elemento soggettivo e agli altri elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ivi compresa
la capacità a delinquere: il lucro e il danno sono elementi concorrenti solo in via
sussidiaria, nel senso che, se essi non sono particolarmente lievi, deve sempre
escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; se, invece,
è accertata la loro tenuità, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori
elementi. Ne consegue che la circostanza di cui all’art. 62, n. 4), codice penale, deve
essere ritenuta speciale rispetto a quella dell’art. 171-ter, comma 3, della legge n. 633
del 1941, nel senso che la stessa può essere ritenuta configurabile solo in presenza di
un fatto che non abbia in sé la caratteristica della «particolare tenuità», ma solo quella
della speciale tenuità del danno e del lucro prodotti. Qualora, invece, il fatto sia di
«particolare tenuità», può trovare applicazione, ai sensi dell’art. 68 cod. pen., la sola
circostanza attenuante di cui all’art. 171-ter, comma della-legge n. 633 del 1941,
perché che, come appena visto, la stessa comprende in sé quella di cui all’art. 62, n.
4), cod. pen.; con la conseguenza che può essere operata una sola diminuzione di pena,
in misura non eccedente il terzo, ai sensi dell’art. 65, n. 3), cod. pen. (in senso analogo,
in relazione al rapporto fra art. 62, n. 4, e art. 648, secondo comma, cod. pen., sez. 2,
17 ottobre 2003, n.43394, rv. 227135).
Fatte queste precisazioni in punto di diritto, deve osservarsi, quanto alla
fattispecie concreta, che la Corte d’appello ha fornito un’adeguata risposta alle doglianze
difensive, laddove ha evidenziato che vi era un numero rilevante di supporti detenuti
per la vendita che escludeva la configurabilità delle invocate attenuanti, essendo
evidente indice di un’attività illecita dì non scarsa importanza-E, del resto -,– la-stessadifesa aveva richiesto l’applicazione di tali attenuanti con un motivo di appello in cui le
due circostanze venivano globalmente prese in considerazione. Infatti, il motivo recava,
nel titolo, il riferimento alla circostanza di cui all’art. 171-ter, comma 3, della legge n.

riferisce, letteralmente, alla «particolare tenuità del fatto». E tale riferimento deve

633 del 1941, ma si riferiva in concreto anche alla circostanza di cui all’art. 62, n. 4),
cod. pen., richiamando genericamente il modesto numero dei supporti sequestrati a
fondamento della ritenuta tenuità del ‘danno e del lucro conseguiti. Né la difesa ha
compiutamente prospettato con il ricorso per cessazione le ragioni per le quali, pur in
_presenza di un numero rilevante di supporti abusivamente duplicati, dovrebbero
ricorrere le ipotesi della particolare tenuità del fatto o quella della speciale tenuità del
lucro e del danno, essendosi limitata ad asserire – in contrasto con quanto ritenuto dalla

della pirateria informatica.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e defla somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.

Corte d’appello – che i supporti stessi avrebbero scarso valore, vista la larga diffusione

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