Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7213 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7213 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) REALE FRANCESCO N. IL 24/03/1958
avverso la sentenza n. 1396/2005 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 29/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

J;
Udito, per la parte civ
Udit i difensor

l’Avv

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo
concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

che ha

REALE FRANCESCO
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila
in data 29.10.2010 che aveva confermato la decisione presa in primo grado dal
Tribunale di Vasto in data 12.07.2004, e nella quale l’imputato era stato
riconosciuto responsabile del reato del reato ex art. 648 CP per la ricettazione di
un assegno bancario provento di furto in danno di Mazzetti Guido e da lui girato a
Cicchini Nicola dopo averlo riempito con l’importo di € 1.000;
-fatti del 27.07.1999;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. c) c.p.p.,
2.1) Nullità della sentenza per avere illogicamente ritenuto che la giustificazione
del possesso dell’assegno doveva essere data dal Reale e che , in difetto di
giustificazioni, poteva ritenersi provato il dolo richiesto per l’integrazione del
reato, senza considerare che l’elemento soggettivo costituisce il discrimine tra la
ricettazione e l’incauto acquisto e senza considerare che andava ritenuto solo
quest’ultimo reato ;
-il titolo era stato incassato dal Cicchini che però non era attendibile, sia per le
incertezze della sua deposizione e sia perché contraddetto dai testi a discarico che
avevano dimostrato che i lavori d cui all’assegno erano stati completati nel 1997;
-il Reale non aveva firmato l’assegno sicchè la prova a suo carico era
insufficiente;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-11 ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in
sede di appello, lamentando l’insufficiente risposta motivazionale della Corte
territoriale,
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione
della sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la sintetica
motivazione resa al riguardo.
Invero laddove i motivi di appello riproducono le stesse argomentazioni e
deduzioni sollevate in primo grado, ed ove la Corte concordi con la motivazione
del primo giudice, non è necessario procedere ad una nuova e completa
motivazione, a meno che non si ritenga di esaminare o rivalutare argomenti non
considerati dal primo giudice, ovvero a meno che la Difesa abbia proposto
argomenti e deduzioni nuove, non esaminate dal primo giudice, cosa che non è
avvenuta nella specie. cassazione penale, sez. IV, 12 giugno 2008, n. 35319

1

CONSIDERATO IN FATTO

3.3)-11 suddetto principio è assorbente anche della censura sull’omessa
motivazione in ordine all’ipotesi di cui all’art. 712 CP atteso che la mancanza di
indicazioni da parte dell’imputato in ordine alle modalità di ricezione
dell’assegno ha impedito ogni valutazione in ordine all’elemento soggettivo
anche con riguardo alla contravvenzione in oggetto, come congruamente
sottolineato nella sentenza impugnata.
3.4)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in
maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una
diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi , che risultano vagliate dalla
Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i
principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una
rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di
merito;
va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di
legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre
direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta
interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. ( Cassazione penale , sez. 11/, 29
gennaio 2007, n. 12255
)

,

3.5)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e)
c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e
decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni
e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento , nonché –ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità– al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di C.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

2

3.2)-La Corte di appello ha motivato sull’attendibilità della parte offesa e sulla
prova dell’elemento oggettivo del reato per come rinvenienti dall’accertata
spendita dell’assegno da parte dell’imputato , nonché sulla prova dell’elemento
soggettivo per come rinveniente dall’omessa indicazione sulla provenienza
dell’assegno stesso in conformità al consolidato principio per il quale, ai fini
della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo
può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione
della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
( Cassazione penale, sez 11, 25/05/2010, n. 29198)

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Il Consigliere Estensore
Dott. Domeni• Gentile

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mar, a Cosentino

Così deliberato in Roma il 6 dicembre 2012

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