Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7212 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7212 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mohammad Ajmal, nato a Gujrat il 6.4.69
imputato artt. 8 e 26 L. 977/67
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche del 21.12.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il ricorrente è stato condannato per avere omesso di sottoporre e previa visita medica il
minore da lui impiegato in attività lavorativa.
Il presente gravame contesta la decisione facendo rilevare che il minore era ancora in
prova.
L’argomento qui svolto è irrilevante. Premesso che il fatto che il minore fosse in prova è
meramente asserito, va comunque precisato che la ratio della disposizione è chiaramente
quella di salvaguardare la salute del minore che venga adibito ad attività lavorativa e tale
obiettivo sussiste, sia, nel caso in cui il lavoro da svolgere debba avvenire nell’ambito di un
rapporto di lavoro già strutturato – ed, eventualmente, a tempo indeterminato – che, nella
eventualità in cui lo stesso sia a tempo determinato (risultando, perciò, ininfluente che questo limite sia
di tipo contrattuale ovvero connesso alla natura stessa del tirocinio).

Data Udienza: 29/11/2013

Sebbene non sia mai stato affermato esplicitamente da questa S.C., il concetto è
evincibile per via interpretativa anche da quelle decisioni nelle quali si era detto che “l’esame
medico deve precedere lo svolgimento dell’attività lavorativa poiché condiziona la stessa
ammissione all’espletamento di tale attività» ditalche è irrilevante anche la considerazione dei
termini prescritti per la consegna, al lavoratore, del libretto di lavoro (sez. III, 3.6.98, Di Lorenzo, Rv.
211357).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

P.Q.M.

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