Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7211 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7211 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VOLPE CASIMIRO N. IL 01/01/1960
avverso la sentenza n. 859/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore GerTale in persona del Dott. ,
che ha concluso per

,p

Udito, per la parte civile, l’Avv
Kis:1ft i difensor Avv.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 aprile 2014, la Corte di Appello de L’Aquila ha confermato
la sentenza del Tribunale di Chieti, che aveva dichiarato Volpe Casimiro colpevole
del reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso di
versare VIVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2005, e lo aveva
condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Fatto commesso in Chieti, il 27
dicembre 2006. Rilevava la Corte che le eventuali difficoltà finanziarie cui era
incorso l’imputato non potevano assumere rilevanza nel processo, a meno che

IVA dovuta a cause del tutto imprevedibili.
2. Avverso la sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per
cassazione per i seguenti motivi: 1) Illogicità e contraddittorietà della
motivazione. A parere della difesa, la Corte territoriale non avrebbe fornito una
puntuale risposta alle censure prospettate circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato contestato. In sede di gravame, erano state evidenziate le
difficoltà economiche cui era incorsa la ditta dell’imputato; sotto un diverso
profilo, la novella introdotta con la legge n. 223 del 2006 – che aveva
trasformato l’omesso pagamento IVA da mero illecito fiscale a delitto – era
entrata in vigore nel momento in cui l’imputato aveva già dovuto provvedere al
pagamento di altri oneri, con la conseguenza che lo stesso non aveva potuto
provvedere al versamento IVA, dovuto nei termini previsti dalla legge. Tali
circostanze non sarebbero state prese in considerazioradalla Corte di merito, la
cui motivazione sarebbe del tutto carente, nonostante la recente giurisprudenza
di legittimità abbia affermato che la situazione di illiquidità in cui versa l’impresa
comporta una causa di impossibilità relativa all’assolvimento dell’onere fiscale,
che incide sulla sussistenza del dolo; 2) Mancanza di motivazione con riferimento
alla mancata acquisizione della documentazione prodotta dall’imputato e
violazione dell’art. 190 c.p.p. Nonostante la richiesta della difesa di produrre in
giudizio la documentazione inerente la situazione finanziaria dell’impresa
rappresentata dall’imputato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
oltremodo sbrigativa. Infatti, proprio in considerazione del tempo dimezzato
concesso per il pagamento dell’IVA e della grave crisi finanziaria aziendale, i fatti
attestati dalla documentazione prodotta e non acquisita avrebbero assunto
rilevanza nel rappresentare le ragioni dell’omissione; 3) Mancata assunzione di
una prova decisiva di cui l’imputato aveva fatto richiesta nel corso dell’udienza
dibattimentale. Risulterebbe a verbale di udienza che l’imputato, anche per il
tramite del difensore, aveva chiesto di poter esibire i documenti comprovanti il
suo stato finanziario e l’assolvimento, sia pure tardivo, degli oneri IVA relativi
all’anno 2005; 4) Il reato dovrebbe essere dichiarato estinto per il maturarsi dei
termini di prescrizione.

non fosse stata dimostrata la totale impossibilità di fronteggiare il pagamento

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 35, comma 7, D.L.
4 luglio del 2006, n. 223, sanziona chiunque non versi l’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il
versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Il reato si
consuma alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, e secondo quanto previsto dall’art. 6,

Conseguentemente, per la consumazione del reato, occorre che l’omissione del
versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27
dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. Come
affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 38619 del 14/10/2010, PM in
proc. Mazzieri, Rv. 248626), dal fatto che la disposizione in commento sia
entrata in vigore il 4 luglio del 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27
dicembre di ciascun anno per VIVA relativa alla dichiarazione dell’anno
precedente, deriva che la nuova disposizione sanzionatoria troverà applicazione
per tutti i reati di omesso versamento dell’imposta consumati entro il 27
dicembre del 2006, riguardanti l’IVA relativa all’anno 2005. Alla luce di tali
principi, correttamente i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato contestato, tenuto conto anche del fatto che lo
stesso imputato nel corso del giudizio di primo grado aveva egli stesso affermato
di aver omesso il versamento dell’IVA.
2. Diversa è la questione relativa alla sussistenza di una causa, quale il dissesto
economico dell’impresa, idonea a rendere non esigibile il comportamento dovuto
in base alle leggi tributarie e, perciò, idonea ad escludere eventualmente la
sussistenza di una condotta penalmente rilevante sotto il profilo dell’elemento
soggettivo. Con riferimento a tale questione, la giurisprudenza di questa Corte
ha affermato che l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere
attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili
all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause
indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
3. Ebbene, su questo specifico punto, la motivazione della sentenza impugnata
appare effettivamente carente, non tanto perché si è richiamato l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale il dissesto economico sic et simpliciter non può
assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato,
quanto perché, in sede di gravame, la difesa aveva lamentato la mancata
acquisizione da parte del giudice di prime cure della documentazione richiesta e

comma 2 della legge n. 405 del 1990, tale termine è fissato al 27 dicembre.

prodotta dall’imputato ed idonea, nella prospettazione difensiva, a spiegare le
ragioni che avevano indotto l’imputato a non far fronte al debito tributario.
Orbene, su questo specifico punto, la sentenza impugnata non ha offerto
un’esaustiva risposta alla doglianza difensiva, limitandosi ad affermare che la
difficoltà finanziaria che l’imputato vuole provare con la documentazione non
avrebbe alcuna rilevanza, a meno che non si fosse dimostrata una totale
impossibilità del pagamento dell’IVA dovuta a cause imprevedibili non
fronteggiabili in alcun modo. Tale assunto motivazionale, ad avviso di questo

all’evidenza contraddittorie nel contenuto, seppure non espresse, per le quali la
Corte territoriale ha ritenuto di condividere la sentenza di primo grado, nella
parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto di non dover acquisire i
documenti prodotti dall’imputato.
4. Cionondimeno, questa Corte rileva che, tenuto conto del momento
consumativo individuato alla data del 27 dicembre 2006, il delitto contestato
all’imputato risulta prescritto per decorrenza dei termini lunghi di prescrizione
(sette anni e mezzo) in data 27 giugno 2014. Pertanto, la sentenza impugnata
deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2015.

Collegio, è senza dubbio corretto, ma allora non è dato comprendere le ragioni,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA