Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7211 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7211 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
nei confronti di:
1) PEYLA DAVIDE TOMMASO N. IL 21/11/1979 * C/
2) GIORDAN GIANCARLO N. IL 16/09/1989 * C/
avverso la sentenza n. 3360/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GENOVA, del 18/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ , ‘Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cetrangolo che ha concluso
per l’annullamento con rinvio ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello dì Genova
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale della
stessa città in data 18.11.2011 e nella quale gli imputati:
PEYLA DAVIDE
GIORDAN GIANCARLO
a seguito di giudizio abbreviato, venivano riconosciuti responsabili :
a)-del reato ex artt. 110-628,co.1 e 3 n.1 – 61 n.5 CP ;
b)-del reato ex artt. 110- 582- 585 , in relaz. artt. 576 n.1 e 61 n.2 CP;
con la recidiva specifica reiterata per Peyla Davide Tommaso;
e , previa: -l’unificazione dei reati con il vincolo della continuazione -la
concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuate di cui all’art. 62 n.6 CP,
equivalenti alla recidiva contestata a Peyla, -la riduzione per il rito, venivano
condannati alla pena di anni 9 mesi 10 di reclusione ed e 1.000 di multa
ciascuno,
MOTIVI ex art. 606 c.p.p.
2.1)-violazione di legge;
a)-in primo luogo, si lamenta che le attenuanti generiche sono state indebitamente
riconosciute atteso che, per un verso, il Gup ha riconosciuto le attenuanti
generiche in considerazione delle ammissioni formulate dagli imputati e, per
altro verso, ha contraddittoriamente riconosciuto che le stesse ammissioni si
risolvevano in dichiarazioni solo “implicitamente confessorie” ;
b)-in secondo luogo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in cui sarebbe
incorso il Gup allorché, pur avendo ritenuto sussistente l’aggravante della
recidiva specifica reiterata , considerandola equivalente alle attenuanti
riconosciute, ha poi omesso di applicare l’aumento di pena per la continuazione
ai sensi dell’art. 81 ultimo comma CP..
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)41 ricorso per cassazione è pienamente ammissibile ai sensi dell’art. 443 CPP
che circoscrive la possibilità di appello per il PM..
3.2)-La violazione di legge denunciata è fondata, atteso che qualora la verifica
effettuata dal giudice si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto
il profilo sintomatico di una “più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità
del reo”, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le
conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti
commisurativi e dunque, nell’ipotesi di recidiva reiterata, comporta :

CONSIDERATO IN FATTO

-Qualora viceversa la verifica si concluda nel senso della non significanza della
ricaduta nei termini più su precisati e il giudice escluda la recidiva (dunque non la
ritenga rilevante e conseguentemente non la applichi), rimangono esclusi altresì
l’aumento della pena base e tutti gli ulteriori effetti commisurativi connessi
all’aggravante. ( Cassazione penale, sez. un., 27/05/2010, n. 35738 ),
3.4)-Tanto premesso, si deve ritenere che è fondata l’affermazione del ricorrente,
per cui la recidiva, nella specie contestata al solo Peyla Davide Tommaso,
anche nel caso di ritenuta equivalenza, riveste la funzione di aggravante
riconosciuta tanto che, per tale ragione, non ha consentito l’effetto di decurtazione
della pena riconducibile alle attenuanti.
Invero, è pacifico il principio che stabilisce che l’aumento minimo di un terzo
della pena per il reato più grave nella continuazione resta escluso solo allorché la
recidiva specifica reiterata (ex. art. 99, comma quarto, cod. pen.) viene esclusa dal
Giudice e tale situazione non è equiparabile all’ipotesi in cui tale aggravante sia
ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, come nel caso . ( Cassazione
penale, sez. III, 28/09/2011, n. 431)
.

3.5)-Va riconosciuta pertanto la violazione di legge, limitatamente al mancato
aumento di pena per il Peyla, ex art. 81 coma 4° CP , ed il consegue annullamento
della sentenza impugnata con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Genova, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
3.6)-11 ricorrente propone anche delle censure di illogicità della motivazione
riguardo alle ritenute attenuanti generiche, censure che però sono inammissibili
perché non integrano l’ipotesi prevista dall’art. 606/c.1 lett.e) CPP , atteso che il
Tribunale ha ritenuto rilevante il comportamento processuale degli imputati, al di
della valenza realmente confessoria delle loro dichiarazioni;
si tratta di una motivazione fondata su una valutazione in fatto non
manifestamente illogica , mentre l’illogicità della motivazione, censurabile a
norma dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile “ictu oculi” senza possibilità di verifica della rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali. ( Cassazione penale , sez. IV, 12
giugno 2008, n. 35318 ) .

2

-sia l’aumento della pena base nella misura fissa indicata dall’art. 99 c.p., comma
4;
-sia il divieto imposto dall’art. 69 c.p., comma 4, di prevalenza delle circostanze
attenuanti nel giudizio di bilanciamento fra gli elementi accidentali eterogenei
eventualmente presenti ;
-sia l’inibizione dell’accesso al cd. “patteggiamento allargato” di cui all’art. 444
c.p.p., comma 1 bis.;
e per quel che qui interessa:
-anche il limite minimo di aumento per la continuazione stabilito dall’art. 81 c.p.,
comma 4.

PQM
Annulla l’impugnata sentenza nei confronti di Peyla Davide Tommaso ,
limitatamente al trattamento sanzionatoti° , con rinvio al Tribunale di Genova
per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deliberato in Roma 6 dicembre 2012

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