Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7210 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7210 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUPPA RAFFAELE N. IL 12/03/1963
-Nale-2
V^
avverso la sentenza n. 3933/2009 TRIB.SEZ.DIST.
di AFRAGOLA, del
17/02/2011

‘■

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, con sentenza emessa
il 17/02/2011, dichiarava Raffaele Truppa colpevole del reato di cui agli artt. 8 L.
27/1951 e 96 L. 907/1940 [come contestato in atti] e lo condannava alla pena di
C 50,00 di ammenda; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate
perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale
(vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 2). Dette doglianze, peraltro, costituiscono
eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 07/09/2012, epoca successiva
alla sentenza impugnata, emessa il 17/02/2011 [sez. U. sent. n. 32 del
21/12/2000; sez. U. sent. n. 23428 del 02/06/2005]

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Raffaele
Truppa, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

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