Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7210 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7210 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Visani Anna Maria, nata il 28 febbraio 1953
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 10 marzo 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Madia
Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza dei 10 marzo 2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato
la sentenza del Tribunale di Genova del 26 gennaio 2012, con la quale l’imputata era
stata condannata, per il reato di cui all’art. 10 ter del decreto legislativo n. 74 del 2000,
per avere omesso di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al
2007, per l’importo complessivo di euro 50.858,00.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

del 2014 e chiedendo di conseguenza l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 aprile
2014, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino
al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto,
dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun
periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente lo stesso articolo 10-ter è
stato sostituito, àd opera dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
(entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo„l’imposta_suL_valore_aggiunto
dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta». Tale ultima, più favorevole,
formulazione trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all’art. 2, quarto
comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Poiché la contestazione mossa all’imputata nel caso di specie riguarda un omesso
versamento IVA di importo ampiamente inferiore (euro 50.858,00) alla soglia di
punibilità di euro 250.000,00, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio
per insussistenza del fatto; formula da preferirsi a quella «perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato». Ed invero, quest’ultima formula va adottata là dove il fatto
non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione_o di_urt”assenza_di_previsione
normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione
d’incostituzionalità; la formula «il fatto non sussiste» va invece adottata quando difetti
un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame, in cui manca il superamento
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cessazione, richiamando, preliminarmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 80

della soglia di punibilità (ex plurimis, sez. 3, 26 giugno 2014, n. 36859, rv. 260187;
sez. 3, 12 febbraio 2008, n. 13810, rv. 239949).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, l’11 novembre 2015.

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