Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 721 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 721 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LODEDO DOMENICO N. IL 02/11/1979
avverso la sentenza n. 5128/2014 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
18/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

150 Lodedo

Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
recante applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990; ma ha successivamente rinunziato ritualmente

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc.
pen.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di
sanzione pecuniaria.

P. q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Roma 25 novembre 2015

all’opposizione.

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