Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 721 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 721 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI SIMONE N. IL 14/12/1979
avverso la sentenza n. 3356/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto
4

Morelli Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
4 12.1
del t9I2217, confermativa della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di
Roma che, in esito al giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni
tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di rapina aggravata,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.
pen.; deduce l’erronea, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con
riguardo all’affermazione di sua penale responsabilità in ordine al reato ascritto

riconoscimento fotografico ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli, tenuto conto delle
convergenti testimonianze, degli esiti delle indagini dei Carabinieri e del
riconoscimento fotografico correttamente valorizzato dai giudici di merito in
termini conformi alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 9505 del
24/11/2015, Rv. 267562); deve aggiungersi che nel caso di specie, ci si trova
dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel
nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con
specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato
per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130).
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche detto giudizio non
appare censurabile in questa sede, non essendo frutto di un mero arbitrio o di un
ragionamento illogico. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della
Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n.
47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.
P.Q.M.

alla luce delle doglianze mosse con l’atto di appello con riferimento al

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24/10/2016

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