Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 721 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 721 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 08/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZINAL MUSTAFA’ MEHMEDALI N. IL 01/10/1962
avverso la sentenza n. 1927/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
trter,v-s.,0

Udito, per lapartécivile, l’Avv
Udit iNifensen

yq-

RITENUTO IN FATTO

1. L’11.12.2012 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa,
all’esito del giudizio abbreviato dal Gip del Tribunale della stessa sede con la
quale Zinal Mustafà Mehmedali è stato condannato, esclusa l’aggravante di cui al
comma 3 bis dell’art. 12, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con
la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa in
relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1, 3, e 3 ter d.lgs.

bis cod.pen.,

perché, al fine di trarre profitto, unitamente ad altre persone, compiva attività
dirette a favorire l’ingresso clandestino in Italia di un cittadino di nazionalità
afgana, occultandolo in un angusto vano tra lo schienale posteriore ed il
bagagliaio dell’autovettura dallo stesso condotta con la quale si era imbarcato dal
porto di Igoumenitsa, accertato il 31.1.2012.
Il giudice dell’appello, ripercorsa la motivazione della sentenza di primo
grado, riteneva sussistente l’aggravante di cui all’art. 12 comma 3 lett. c) d.lgs.
n.286 del 1998, tenuto conto delle modalità concrete del trasporto del
clandestino, rinchiuso in un’intercapedine strettissima ricavata alle spalle del
sedile posteriore dell’auto, certamente degradanti oltrethd pericolose per la
salute del trasportato. Precisava, infatti, che l’aggravante in esame ha riguardo
alle modalità del trasporto del clandestino e non richiede che siano causate
lesioni di natura psicofisica.

2.1. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, denunciando, in primo luogo, la mancanza di motivazione, atteso che il
giudice dell’appello si è limitato a riportare la motivazione della sentenza di
primo grado, mentre la motivazione

per relationem è

legittima se dal

provvedimento risulta che il giudice non si è limitato ad un mero rinvio, ma ha
valutato criticamente ed ha recepito come propri gli argomenti esposti nell’atto
richiamato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge avuto
riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 12 comma 3 lett.
c) d.lgs. n.286 del 1998. Il ricorrente rileva che la decisione sul punto è stata
fondata sulla base di elementi non provati: che il clandestino abbia viaggiato per
dodici ore rinchiuso nel vano dell’autovettura; che nel corso della traversata non
sia stato alimentato e che abbia sofferto angoscia e paura. Invece, durante la
traversata il clandestino non era obbligato a restare rinchiuso, ma bea poteva
uscire dall’auto, tenuto conto che i controlli venivano effettuati soltanto alla
partenza e all’arrivo; inoltre, l’assenza di lesioni e di segni di turbamento psichico
escludono che abbia sofferto condizioni degradanti durante il tragitto.
2

n.286 del 1998, nonché, al reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 497

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere rigettato.
1. Non è fondato il primo motivo di ricorso relativo alla mancanza di
motivazione avendo la Corte di appello ripercorso la motivazione della sentenza
di primo grado facendola propria ed essendo, come è noto, consentita al giudice
di seconde cure la motivazione per relationem con riferimento alla pronuncia di

primo giudice non contengano elementi di novità rispetto quelli già esaminati e
disattesi dallo stesso, ovvero formulino deduzioni generiche, apodittiche,
superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 4, n. 38824, 17/09/2008, Raso, rv.
241062; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013 – dep. 18/04/2013, Adduci e altri, Rv.
255392).
Nella specie, peraltro, il ricorrente si è limitato a lamentare il richiamo alla
motivazione della sentenza di primo grado senza indicare su quali censure e
deduzioni la Corte di appello avrebbe omesso di motivare.
2. I rilievi in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 12
comma 3 lett. c) d.lgs. n.286 del 1998 si sostanziano in censure di fatto a fronte
delle argomentazioni compiute con le quali la Corte territoriale ha fornito una
spiegazione assolutamente lineare delle circostanze di fatto sulle quali ha
fondato il proprio convincimento e dell’implausibilità della realtà prospettata dalla
difesa, cosicché nessuna manifesta illogicità è dato rilevare nel discorso
giustificativo sul punto.
Al rigetto del ricorso segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, 1’8 ottobre 2013.

primo grado nel caso in cui le censure formulate a carico delle sentenza del

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