Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7209 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7209 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YOU QINHE N. IL 10/12/1959
avverso la sentenza n. 97/2011 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:

dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente
l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le
norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente
qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che
avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pl. Sez. 111 n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV
n. 5291, 10 febbraio 2004;).

— che l’interessato ha omesso di indicare specificamente, nell’atto di impugnazione, le ragioni di
diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della
decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi ad affermazioni
meramente apodittiche;
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. Il n. 19951, 19
maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi
desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della
decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata,
di euro 1.000,00.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Ila camera di consiglio del 29/11/2013
Così deliberato i

che II Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 13/1/2012 ha affermato la responsabilità penale
di YOU Qinhe per il reato di cui agli artt. 28, comma 2 lett. A ed f) e 54 comma 4 d.lgs. 82\2008
(acc. Offida in data anteriore al 2/3/2010);
— che l’interessato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione
— che deve ricordarsi come si sia affermato che l’istituto della conversione della impugnazione previsto

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