Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7209 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7209 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LAFRANCESCHINA GIUSEPPE N. IL 23/04/1977
avverso la sentenza n. 2155/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
10/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

LAFRANCESCHINA GIUSEPPE
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data
10.06.2011 che, riformando la decisione del Gup presso il Tribunale di Trani del
26.04.2004, aveva condannato il Lafranceschina:
-per il reato ex art. 648 CP, così riqualificato il fatto contestato al capo A) nonché:
-per il reato di tentata estorsione aggravata, ex artt. 56-110-629 cpv CP, contestato al
capo C) e:
-per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, ex artt. 61n.2 e 337 CP, contestato al
capo D) ;
-unificati detti reati con il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il
rito, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena in quella di anni 3 di reclusione
ed E 800 di multa ;
Il Difensore deduce:
2.0) MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
negli atti
in relazione alla violazione lamentata
2.1)-Nullità della sentenza
preliminari al giudizio di secondo grado, con riserva di meglio illustrare questa censura
nei motivi aggiunti;
2.2)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione riguardo al trattamento
sanzionatorio, e specificamente:
a)-riguardo alla recidiva, ritenuta senza adeguata motivazione, non essendo sufficiente
il mero richiamo ai precedenti penali;
b)-riguardo al calcolo della pena, effettuato senza indicare analiticamente la pena base
per il reato più grave e l’aumento per la recidiva ;
c)-erronea applicazione della pena di C 50 di multa in ordine all’aumento della pena per
la continuazione riguardo al reato di cui all’art. 337 CP , ascritto al capo D), per il quale
reato non andava applicata la pena pecuniaria;
d)-illogica ed immotivata negazione delle circostanze attenuanti generiche;
e)-mancata applicazione della prescrizione per i predetti reati , nonostante fosse
trascorso un lasso temporale di oltre 6 anni dalla pronuncia della sentenza di primo
grado (26.04.2004) rispetto all’emissione del decreto di fissazione dell’udienza
camerale in appello ( del 22.04.2011)
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-I motivi nuovi di ricorso, preannunziati riguardo al primo motivo, non sono stati
depositati, sicché il motivo proposto in maniera del tutto generica risulta inammissibile;
-va rilevato, in ogni caso, che l’eccezione in questione riguardava la notifica del decreto
di citazione per il secondo grado ed era stata correttamente e condivisibilmente respinta
dalla Corte d appello che aveva sancito la piena ritualità della notificazione ,
3.2)-Patimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso
che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti

RITENUTO IN FATTO

sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena, di applicazione della recidiva e di negazione delle attenuanti
generiche, infatti :

b)-riguardo alla attenuanti generiche si è motivato il diniego con il richiamo alla
pericolosità dimostrata dall’imputato nell’episodio contestato, pericolosità che la Corte
territoriale ritiene aggravata dalla contestuale violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale e dalla oggettiva dimostrazione di una insofferenza alle regole;
c)-riguardo alla recidiva , pur in assenza di specifiche indicazioni, la sentenza ha
comunque evidenziato gli elementi della gravità del fatto, dei precedenti e della
violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, così motivando in maniera
indiretta ma chiara sulla pericolosità dell’imputato, tale da far ritenere la contestata
recidiva;
-va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, nonché delle altre aggravanti soggettive quale la recidiva, è sufficiente che
il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o
quelli) che ritiene prevalente e atto a far ritenere la sussistenza della circostanza
attenuante o aggravante; e il relativo apprezzamento, laddove supportato da una
motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice
circa l’adeguamento del trattamento sanzionatorio nel suo complesso alla gravità
effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se
congruamente motivato;.
-ciò vale, “a fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo
trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una
visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli
ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
(Cassazione penale „sez. 1V. 04 luglio 2006, n. 32290.
d)-riguardo alla determinazione della pena ed alla indicazione del calcolo degli aumenti,
non vi è alcuna nullità atteso che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze,
è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella
edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.
( Cassazione penale, sez. II, 26/06/2009, n. 36245 )
-invero, l’omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso
che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine
generale, né una nullità specifica della sentenza di condanna, giacché il precetto di cui
all’art. 533, comma 2, c.p.p. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per

2

a)-riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato,
con la sottolineatura della presenza di precedenti penali specifici nonché della
sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale;

e)-Ugualmente infondato il motivo relativo all’aumento della pena pecuniaria anche per
il capo D) , correttamente aumentata in considerazione della pena congiunta prevista per
il reato più grave atteso che, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato,
la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i
reati satelliti – qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale – è
esclusivamente quella prevista per la violazione più grave. ( Cassazione penale, sez.
un., 26/11/1997, n. 15 ) .
deve ritenersi anche il motivo relativo alla dedotta
f)-Totalmente infondato
prescrizione del reato, perché non considera che la sentenza di primo grado è
intervenuta prima della novella del 2005 sicché alla fattispecie si applica la disciplina
previgente dell’art. 157 CPP che , per il reato di cui all’art. 337 CP, prevedeva un
termine prescrizionale di anni 10 , aumentabile sino ad anni 15 per effetto delle
interruzioni, così che anche allo stato i reati contestati sono lungi dall’essere colpiti
dalla prescrizione.
3.3-Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 6 dicembre 2012
11 Consigliere Estensore
Dott. Domenico entile

Il Presidente
Dott. Gi eppe Maria C sentino

conseguenza, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l’anzidetta
omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla
determinazione della pena, sottraendo all’imputato il controllo sull’uso fatto dal giudice
del suo potere discrezionale. ( Cassazione penale, sez. Il, 15/05/2008, n. 23653 )

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