Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7209 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7209 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
BOUKADRA ZIED N. IL 10/06/1986
avverso la sentenza n. 695/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott .-T/va’-A. (1v3w AcLitam. o
che ha concluso per .e
ej..Co Lcy\n, “27, rwf “■13

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/12/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 5 agosto 2013 all’esito di rito abbreviato il Tribunale di Livorno
dichiarava Boukadra Zied responsabile del reato di cui agli artt. 99 co. 3 e 73 co. 1 bis DPR 309/90
perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dei casi previsti dall’art. 75 del medesimo
decreto, deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo eroina del peso complessivo di 67,5

la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro
10.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere in fase
cautelare. Disponeva, inoltre, la confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato e l’espulsione
dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. Infine applicava all’imputato la pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.
Proposto appello, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma dell’impugnata sentenza
escludeva la recidiva e rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 15.000,00 di multa.
Revocava l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Confermava nel resto
l’impugnata pronuncia.
Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per
cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge deducendo che il giudice di appello
ha adottato la propria pronuncia senza tener conto della inammissibilità dell’appello, proposto oltre
il termine di legge e, quindi, quando la sentenza di primo grado era già divenuta irrevocabile.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Difatti, come risulta dall’attestazione di
cancelleria, la sentenza del Tribunale di Livorno è divenuta irrevocabile in data 26 ottobre 2014
mentre il difensore di fiducia ha proposto appello in data 29 ottobre 2014. Dunque alla data dell’atto
di appello si era già verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con
conseguente effetto preclusivo dell’impugnazione tardiva.
Occorre pertanto annullare la sentenza di appello senza rinvio stante la raggiunta irrevocabilità della
pronuncia di primo grado.

1

grammi. Ritenuta la fattispecie attenuata di cui all’art. 73 co. 5 prevalente sulla recidiva ed applicata

P.Q.M.

Armulla senza rinvio la sentenza impugnata per tardività dell’appello.

Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2014.

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