Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7208 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7208 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
De Prisco Laura, nata a Roma il 22.1.79
imputata art. 37 689/81
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 26.9.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La Corte d’appello, con la decisione impugnata (limitandosi a dichiarare la sopraggiunta estinzione
per prescrizione di una parte della condotta), ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente per
avere omesso di effettuare registrazioni obbligatorie al fine di non versare in tutto o in parte i
contributi previdenziali previsti.
La ricorrente impugna dinanzi a questa S.C. osservando che la motivazione addotta
dalla Corte è veramente scarna e non si sofferma sull’elemento psichico.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
La innegabile essenzialità della pronuncia impugnata è da correlare alla semplicità della
vicenda portata alla sua attenzione ed all’assenza di aspetti di problematicità.
L’accertamento degli ispettori INPS ha fatto emergere, per tabulas, obiettive evasioni
contributive delle quali – neppure compulsando la sentenza di primo grado – si rinviene
giustificazione diversa dalla contestata finalità di evasione.

Data Udienza: 29/11/2013

Del resto, anche nell’odierno ricorso, non si rappresentano – in maniera documentata aspetti emersi nel corso del processo sui quali ci si sarebbe dovuti soffermare per rivalutare
l’elemento psichico. Ciò che, infatti, viene affermato (a proposito di documentazione, deposizioni ecc.) è
meramente evocato senza alcuna allegazione. Deve, però, rammentarsi che, «l’accesso agli
atti del processo, non è indiscriminato, dovendo essere veicolato in modo “specifico” dall’atto
di impugnazione (sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914), ma, soprattutto,
deve rispettare modalità che non mutino la natura del giudizio di Cassazione» Sul punto la
giurisprudenza è unanime nel ritenere che neanche la novella legislativa sull’art. 606 c.p.p.
abbia alterato la natura del sindacato della Corte di Cassazione (sez. VI, 20.3.06, Vecchio,Rv. 233621; Sez.
IL 5.5.06, Capri, Rv. 233775; Sez. V, 22.3.06,Cugliari, Rv. 2337780; Sez. V, 22.3.06, Blandino, Rv. 234095; Sez. V, 3.4.06, Leotta,

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

Rv. 233381; Sez. II, 14.6.06, Brescia, Rv. 234930).

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