Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7208 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7208 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NOVELLI VINCENZO N. IL 17/03/1950
avverso la sentenza n. 346/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 09/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c e, l’Avv
Uditi difenso vv.

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Uditi i Difensori, Avv.ti Cordasco Mauro e Esbardo Lucio, che hanno concluso per
l’ accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

1)-NOVELLI VINCENZO
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in
data 09.11.2010 che , per un verso, aveva confermato la decisione del Tribunale di
Castrovillari del 18.092008 sia per la condanna del Novelli per il delitto usura e sia
per i consequenziali provvedimenti di confisca sui beni mobili ed immobili del
medesimo e dei componenti del nucleo familiare disposti ai sensi dell’art. 12 sexies
L.356\1992, e, per altro verso, aveva parzialmente riformato la decisione di primo
grado , revocando la confisca dell’agrumeto sito in Cassano Ionio acquistato da
Novelli Andrea il 28.0.2004;
-il Novelli era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 8.000 di
multa, perché riconosciuto colpevole del reato di usura ex artt. 110-81-644 comma 5 n.4
CP commesso in concorso con altri facendosi promettere e consegnare da De Rose
Roberto interessi pari al 10% mensile come corrispettivo di un prestito di 50.000 ;
fatti avvenuti in Cassano Ionio dal 2002 al 2005;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p
2.1)-Con separati ricorsi, gli Avvii Lucia Esbardo e Mauro Cordasco, nonché il
Novelli con autonomo ricorso , deducono :
-quanto al merito della condanna:
per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
-Nullità della sentenza
avendo ritenuto la penale responsabilità del ricorrente nonostante l’evidenza della
inattendibilità della parte offesa De Rose, animato da motivi di rancore nei confronti
dell’imputato, suo zio, colpevole di avere provocato la revoca del contratto di agenzia;
-la motivazione era del tutto irragionevole laddove aveva ritenuto che il De Rose avesse
chiesto prestiti ad Istituti Bancari -dopo e non prima- di avere contratto i prestiti
asseritamente usurari;
-la sentenza aveva trascurato di considerare che l’imputato era del tutto estraneo al
contestato rapporto usurario che, in realtà, era sorto tra il De Rose e Novelli Gaetano
fratello dell’odierno ricorrente, mentre il ricorrente Novelli Vincenzo si era limitato ad
intervenire in favore del fratello sollecitando il De Rose al pagamento ;
-quanto al provvedimento di confisca:
-Violazione di legge per avere disposto la confisca ex art. 12 sexies L.356\1992 dei
beni dell’imputato e dei componenti il nucleo familiare nonostante l’assenza del
requisito della sproporzione del valore dei beni sequestrati rispetto al reddito
dichiarato e/o all’attività economica esercitata e nonostante la prova positiva della
capacità di reddito di ciascuno dei componenti del nucleo familiare;
-al riguardo si sottolinea:
a)-che la positiva circostanza del consistente reddito del nucleo familiare era emersa nel
giudizio di prevenzione avviato nei confronti del Novelli Vincenzo, in esito al quale il

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RITENUTO IN FATTO

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Quanto al merito della decisione di condanna per il ritenuto concorso nel delitto di
usura, il ricorrente ed i suoi difensori propongono interpretazioni alternative delle
prove, richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte
di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della
logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali
elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità di Novelli Vincenzo, richiamando le argomentazioni del Tribunale ed
osservando che, se pure era vero che il predetto non aveva partecipato sin dall’inizio
al patto usurario (la natura usuraria del prestito non viene posta in discussione ed è ben
motivata e dimostrata nella sentenza impugnata – vedi pagg. 4-5) , tuttavia, era
intervenuto nel rapporto instaurato tra il fratello Gaetano ed il De Rose, dapprima come
paciere, e successivamente iniziando a fare pressioni sulla persona offesa affinché
versasse il denaro complessivamente dovuto, finendo con l’assumere un ruolo attivo
nell’ambito del complessivo rapporto usurario attraverso la diretta “riscossione” del

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tribunale di Cosenza aveva ritenuto di non applicare la misura di prevenzione
personale, rigettando di conseguenza anche quella patrimoniale, con l’osservazione
che i “redditi della famiglia Novelli consentivano un’acquisizione patrimoniale ben più
elevata”
b)-che il valore economico dei beni immobili della famiglia Novelli, al netto del terreno
già restituito dalla medesima Corte di appello, ammontava ad E 33.500, per come
emergeva dalla relazione della Guardia di Finanza, sicché non vi era alcuna
sproporzione rispetto ai redditi da lavoro e di impresa del suddetto nucleo familiare;
c)-che, infatti, dalla documentazione contabile allegata nonché dalla relazione tecnica
e dall’indagine patrimoniale svolta dal GICO di Catanzaro, emergeva che l’azienda
agricola di Pugliese Rosa aveva prodotto un volume di affari pari al e 837.096,00 nel
periodo oggetto di contestazione dal 2000 al 2008, circostanza di cui si doveva tenere
conto al di là della circostanza che i titolari di azienda agricola dichiarano a fini delle
imposte dirette solo il reddito dominicale ed agrario;
d)-inoltre, la Corte di appello aveva trascurato di considerare, sia degli aiuti comunitari
per l’azienda agricola pari ad 40.000 all’anno e, sia dei redditi da lavoro dipendente
del Novelli Vincenzo (€.1.350 mensili) nonché i bonifici da quest’ultimo ricevuti dalla
Provincia di Cosenza (pari ad € 36.320 nel 2000 ed €4.002 nel 2001) ;
e)-la motivazione della Corte di appello era illogica laddove aveva ritenuto di superare
le deduzioni difensive sul reddito familiare con l’argomentazione della difficoltà di
stabilire i costi, le spese ordinarie e gli investimenti dell’azienda agricola, trascurando
la copiosissima documentazione allegata ed omettendo di disporre una perizia di ufficio
f)-al riguardo, si sottolinea l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto
di dovere dare la prevalenza al dato contabile dei redditi dichiarati ritenendo tale
parametro del tutto alternativo a quello dell’attività economica svolta, trascurando di
considerare che i redditi derivavano da attività agricola sicché, secondo alcune
decisioni di questa Corte, doveva tenersi conto del reddito agrario effettivo e non di
quello dichiarato.

credito, avvenuta attraverso la trasmissione di un trattore versato dalla persona offesa
a titolo di “datio in solutum” in favore del Novelli Vincenzo e destinato all’azienda
agricola della moglie di quest’ultimo, Pugliese Rosa.

3.4)-11 Tribunale ha correttamente applicato i principi affermati in materia di concorso
nel delitto di usura, concorso che ricorre anche per colui che interviene in un momento
successivo alla formazione del patto usurario, atteso che il reato di usura appartiene al
novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Cass. Sent. 26553
12/06/2007 – 09/07/2007 SEZ. 2) perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in
esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui
segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come “post
factum” non punibile della illecita pattuizione. ( Cassazione penale, sez. 11, 16/12/2008,
n. 3776 ) •
3.5)-Ne deriva che la persona che interviene nel rapporto usurario come portatore di
un interesse diretto , manifestato attraverso la diretta riscossione, risponde del delitto
di concorso in usura al pari del soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione
dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell’ambito del rapporto usurario. (Cassazione
penale, sez. II, 16/12/2008, n. 3776 )
3.6)-Sul punto va segnalata la Cass. pen. Sez.II, 2005 n. 41045 che in sintonia con i
predetti principi ha ritenuto che l’esattore delle rate per incarico di chi ha concluso il
contratto usurario non sempre risponde di concorso nella usura ma solo quando
effettivamente riscuota le rate, altrimenti potendo rispondere di favoreggiamento.
3.7)-Né tali conclusioni possono essere inficiate dall’osservazione, formulata nei
motivi di ricorso, che non vi sarebbe la prova che il trattore sia stato offerto dal De
Rose a titolo di “dati° in solutum” atteso che la Corte di appello sottolinea, per un
verso, come tale circostanza emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e, per
altro verso, come tali affermazioni non possono essere contraddette dagli assegni
prodotti in giudizio dalla difesa del ricorrente perché privi di valore probatorio in quanto
provvisti di firma illeggibile e dei quali era visibile solo la parte frontale , sena che
potesse comprendersi come e da parte di chi siano pervenuti nelle mani di Novelli
Vincenzo. (pag. 7) ,
3.8)-Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua
perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta, a fronte della quale le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni
che, ove ben motivate come nella specie, risultano non censurabili in questa sede, ove
il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito i un controllo da condurre direttamente

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3.3)-11 Tribunale ricava da quest’ultima circostanza, unitamente alle richieste di
pagamento rivolte direttamente dal Novelli Vincenzo al De Rose, la prova dell’interesse
diretto del prevenuto e del concorso del medesimo nel delitto di usura, sottolineando
come dal complesso delle richieste avanzate emergeva la piena consapevolezza
dell’imputato anche in ordine all’importo usurario degli interessi, dettagliatamente
indicati dal Tribunale rispetto alla sorte capitale (pag.5).

3.9)-11 ricorrente censura la sentenza per avere attribuito attendibilità alle dichiarazioni
della persona offesa De Rose, evidenziando i motivi di scarsa credibilità del medesimo
e l’illogicità del suo narrato, ma trascura di considerare la motivazione impugnata che,
al contrario, sottolinea come le dichiarazioni accusatorie della persona offesa “risultano
circostanziate, coerenti e logiche” e come non siano emersi sentimenti di astio o di
risentimento del De Rose nei confronti dell’imputato e come le sue dichiarazioni
risultino riscontrate dalla documentazione acquisita in ordine al predetto trattore.
3.10-1 principi sopra richiamati riguardo all’incensurabilità delle valutazioni in fatto
operate dalla Corte di appello e sostenute da adeguata motivazione rendono evidente
l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente Novelli Vincenzo riguardo
all’affermazione di penale responsabilità e al merito della condanna, con conseguente
rigetto del ricorso.
3.11)-A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo ai motivi di ricorso sulla disposta
confisca.
Innanzi tutto si deve rilevare che i terzi interessati, Pugliese Rosa, Novelli Andrea e
Novelli Salvatore non sono stati presi in considerazione in quanto non legittimati a
proporre ricorso non avendo rilasciato procura speciale al Difensore.
3. I 2)-Quanto al merito della questione va ricordato che le condizioni che legittimano la
confisca prevista dall’art. 12 sexies Legge n. 356\92 sono la sproporzione del valore
della somma dei beni rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche del
condannato e la mancata giustificazione dell’origine di tali beni, mentre non è necessaria
anche la verifica di una derivazione delle cose da confiscare dal reato di cui il soggetto è
stato ritenuto responsabile.
Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nessck p”ertinenzialità
tra cosa e
reato previsto dall’art. 240 c.p., bensì un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e
più ampio, tra il bene e l’attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla
mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso
del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta
l’applicazione della pena. (-Sez. 2, Sentenza n. 45790 del 31/10/2003 Ud. , dei).
26/11/2003 – Rv. 227733; -Sez. 2, Sentenza n. 11720 del 2008).
3.13)-Tanto premesso, va subito evidenziato che la Corte di appello ha applicato tali
principi in maniera parziale ed illogica avendo , per un verso, escluso la confisca
relativamente all’agrumeto sito in Cassano loto acquistato da Novelli Andrea nel
2004 e, per altro verso, omettendo di procedere alla rivalutazione del valore
complessivo dei beni al netto di tale importante cespite, onde verificare la persistenza
del criterio della sproporzione rispetto ai rediti del nucleo familiare.

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sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il
materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle
massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n.
12255

3.15)-Invero, in tema di confisca obbligatoria – disposta, ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno
1992, n. 306, conv. con modif nella legge 7 agosto 1992, n. 356 – ai fini della
valutazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall’interessato rispetto al
reddito dichiarato o all’attività economica esercitata, i termini di raffronto dello
squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito
dichiarato al fisco e nella attività economica dell’imputato, chiaro essendo che il
giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito
dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato
documentale.
3.16)-La Corte di appello, rifacendosi solo parzialmente ad un principio affermato in
sede di legittimità, ( Cass. Pen., sez. V, 25/09/2007, n. 39048 ) ha focalizzato la sua
attenzione unicamente sul criterio del reddito dichiarato al fisco ritenendo del tutto
alternativi i due criteri; si tratta però di una impostazione erronea atteso che alla
luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12 sexies, qualora
l’imputato dimostri in modo serio la titolarità di un’attività economica che superi di fatto
l’immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà
nel suo libero convincimento, anche considerato che la previsione in questione richiede
che si tratti di beni di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza, con la
conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall’interessato deve essere fornita puntuale
e adeguata motivazione. ( Cassazione penale, sez. V, 25/09/2007, n. 39048 ) .
3.17)-Motivazione che nella specie è del tutto carente perché la sentenza impugnata
liquida in maniera incongrua e palesemente illogica la questione, sia perché trascura le
opposte conclusioni cui si era pervenuti in sede di procedimento per le misure di
prevenzione e, sia perché fonda tale affermazione sulla constatazione apodittica che il
volume di affari della predetta azienda (che dagli atti risultava essere consistente) non
poteva essere preso in considerazione in assenza di dati sui costi e le altre spese
3.18)-La Corte di appello trascura illogicamente di considerare che se, per un verso, la
presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale
ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che
in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge
dello stesso, per altro verso, nella valutazione della sproporzione del patrimonio nella
titolarità del coniuge deve tenersi conto della attività lavorativa svolta dallo stesso.
( Cassazione penale, sez. II, 26/11/2008, n. 1178 ) .
3.19)-Fermo restando il capo della sentenza relativo alla condanna dell’imputato, va
disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca
con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che procederà al nuovo
giudizio sul punto con nuova valutazione sulla sproporzione tra il valore dei beni
posseduti dall’interessato e dal suo nucleo familiare rispetto al reddito dichiarato e/o

3.14)-A tale ultimo riguardo la motivazione risulta affetta da evidente illogicità nella
parte in cui ha ritenuto in maniera meccanicistica che il rapporto di sproporzione deve
essere individuato in relazione al reddito dichiarato ai fini fiscali, omettendo del tutto di
considerare l’altro criterio indicato dalla Giurisprudenza e relativo alla complessiva
attività economica dell’imputato e del nucleo familiare , i cui componenti sono stati
attinti dal provvedimento ablativo.

all’attività economica esercitata dal ricorrente e dai componenti il nucleo familiare
attinti dal provvedimento ablativo , in osservanza dei principi di diritto sopra indicati .
3.20)-Nulla per le spese stante il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

Così deliberato in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012

Rigetta nel resto.

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