Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7207 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7207 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Orazi Giorgio, nato a Pesaro il 2.10.58
imputato art. 527 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 19.11.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
• •

osserva

Il ricorrente è stato condannato per avere posto in essere atti di autoerotismo
nell’androne di un palazzo dove era stato visto da una donna che aveva segnalato la cosa al
marito che, intervenuto, aveva denunciato l’uomo.
Obietta il ricorrente che l’uomo intervenuto era un maresciallo dei CC. e che, quindi,
conoscendo già l’imputato per ragion idi servizio, molto verosimilmente aveva presunto fosse
lui il responsabile dei gesti riferitigli dalla moglie. In ogni caso, si fa notare che la condotta
incriminata è, più che altro, espressione di malessere del suo autore non certo di intenzione di
fare del male a terzi.
Il ricorso è inammissibile perché, come è agevole comprendere anche solo dalla sintesi
dei motivi appena fatta, il ricorrente tenta di indurre questa S.C. ad una rivalutazione dei fatti
per leggerli sotto un diverso profilo più favorevole all’imputato. Notoriamente, però, è preclusa

Data Udienza: 29/11/2013

in sede di legittimità (sez. 11 11.1.07, Messina, Rv. 235716) “la possibilità di una nuova valutazione delle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una
diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova”.
Ove ciò facessero, i giudici di questa S.C. finirebbero per invadere la sfera di azione del
giudice di merito mentre, in questa sede è solo consentito verificare che la decisione
impugnata sia sostenuta da una motivazione congrua che tenga conto degli elementi
processuali acquisiti e li commenti in modo logico. Nella specie, pur nella sua stringatezza
(peraltro, giustificata dalla modestia dei fatti), la decisione impugnata spiega più che adeguatamente le
ragioni della conferma della condanna (né le stesse sono smentite dal ricorrente con critiche puntuali ma-

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

come visto – solo con la prospettiva di una interpretazione alternativa).

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