Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7207 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7207 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 13/11/2012

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

CACCAMO Bruno, n. a Reggio Calabria il 24\11\1981
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 10\11\2011. (n. 1400\11);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo
Geraci, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

I

1. Con sentenza del 12\5\2009 il Tribunale di Reggio Calabria condannava alla
pena di legge Caccamo Bruno per i delitti di cui agli artt. 590 c.p., 189 C.d.S. e
367 c.p.
All’imputato veniva addebitato di avere, alla guida di un’auto Smart,
effettuando una svolta a sinistra ‘t omettendo di dare la precedenza,
determina irj6 la collisione con un’auto Fiat Punto, proveniente in senso inverso
e che andava ad urtare contro un palo. In tale occasione i quattro occupanti
della Punto pativano lesioni personali. Il Caccamo, successivamente
all’incidente, si allontanava dal luogo senza fermarsi ed il giorno dopo
falsamente denunciava il furto del veicolo per eludere le sue responsabilità.
Con la sentenza l’imputato veniva condannato, inoltre al risarcimento del
danno in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio.
Con sentenza del 10\11\2011, la Corte di Appello di Reggio Calabria
confermava la pronuncia di condanna ed esclusa la continuazione, riconosciuto
il concorso materiale tra i reati, aumentava la pena ad anni 1 e mesi 2 di
reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando :
2.1. la violazione di legge, art. 530, co. II, c.p.p. per avere il giudice di merito
pronunciato la condanna, pur essendovi un ragionevole dubbio sulla sua
responsabilità. Invero le persone offese non avevano riconosciuto il conducente
dell’auto investitrice e da nessuna circostanza obiettiva emergeva che alla
guida del veicolo vi fosse il Caccamo.
2.2. l’erronea applicazione della legge laddove la corte di appello, pur non
avendo riconosciuto la continuazione tra i capi A) e B), non aveva valutato
l’ipotesi del concorso formale.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il giudice di merito, nel pronunciare la condanna, ha evidenziato che
dall’istruttoria svolta era emerso che :
– era certo che l’auto che aveva determinato il sinistro fosse la Smart
dell’imputato, in quanto essa era stata trovata dopo l’incidente in una località
non lontana dal sinistro, con danni alla carrozzeria (es. mancanza di uno
specchietto) compatibili con la dinamica dell’incidente;
– infatti sul luogo era stato rinvenuto uno specchietto ed un teste aveva riferito
che il sinistro era stato provocato da Smart;
– i verbalizzanti avevano riferito che il veicolo dell’imputato non presentava
segni di effrazione;
– il Caccamo in sede di indagini si era avvalso della facoltà di non rispondere ed
in dibattimento era rimasto contumace, non offrendo una sua versione dei
fatti;
– agli atti era stata comunque raccolta la sua denuncia di furto dell’auto
presentata alle ore 11.15 del 31\7\2006.
2

RITENUTO in FATTO

3.2. Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, correttamente
la Corte di merito ha escluso la continuazione tra le lesioni e l’art. 189 C.d.S.
trattandosi, il primo, di un delitto doloso ed, il secondo, di un delitto colposo.
Quanto all’invocato concorso formale tra i due reati, è di tutta evidenza che
non sì tratta di reati commessi con un’unica condotta essendo stata consumata
l’omissione del fermo dopo l’incidente in un momento successivo al delitto di
lesioni.
L’infondatezza delle censure impone il rigetto del ricorso; segue , ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2012
Il Consigliere esten

Il Presidente

Ha osservato il giudice di merito che dalla circostanza che l’auto non
presentasse segni di effrazione si rilevava la simulazione del furto, convinzione
questa avvalorata dalla tardività della denuncia (ore 11.15 del 31 luglio a fronte di
un presunto furto consumato prima delle ore 21.30 del 30 luglio, dì dell’incidente) e
dalla valutazione di irragionevolezza dell’abbandono di un’auto funzionante da
parte di un ladro.
Da quanto detto emergeva la responsabilità nei fatti dell’imputato, il quale era
stato a ciò indotto, verosimilmente in quanto al sua auto, come accertato dalla
P.G., era priva di copertura assicurativa.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un
dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme
dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica
illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

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