Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7206 del 13/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7206 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

GOZZI Vincenzo, n. a Randazzo il 23\9\1970
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania
del 29\9\201.1 (n. 1213\11);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo
Geraci, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
Udite le conclusioni dell’Avv. Marco Tringali, per l’imputato, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 13/11/2012

L Con sentenza del 3\2\2011 il G.LP. del Tribunale di Catania, in sede di
giudizio abbreviato, condannava Gozzi Vincenzo per il delitto di cui all’art. 73
T.U. 309 del 1990 per la detenzione per fini di cessione di gr. 1,684 di principio
attivo di marijuana idonei al confezionamento di 67 dosi, nonché per il delitto
di cui all’art. 337 c.p. (fatti acc. in Acireale il 16\5\2011).
Con sentenza del 29\9\2011 la Corte di Appello di Catania confermava la
condanna e, disapplicata la recidiva, ritenuto il fatto di lieve entità, con la
diminuente del vizio parziale di mente, riduceva la pena ad anni uno e mesi
quattro di reclusione ed € 3.000= di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando :
2.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
destinazione alla cessione della marijuana. Invero il Gozzi viveva problemi
psicologici proprio per l’uso della droga, pertanto la quantità detenuta non era
esuberante per le esigenze personali. Inoltre non era stato visto svolgere
alcuna attività prodromica alla cessione. Infine l’atteggiamento aggressivo di
fronte ai Carabinieri ben si giustificava con al sua infermità di mente;
2.2. la violazione di legge per non avere la corte di merito dato risposta alla
richiesta di nuova perizia psichiatrica al fine di dimostrare la totale incapacità di
intendere e volere del Gozzi;
2.3. La violazione del divieto di reformatio in pejus non avendo il giudice
d’appello ridotto nella massima estensione la pena per le attenuanti concesse,
contrariamente a ciò che aveva fatto il giudice di primo grado.
CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla affermazione della penale responsabilità, ha osservato la
Corte che la destinazione alla cessione della droga si evinceva dalla circostanza
che il Gozzi si trovava sulla pubblica via, in compagnia di altro giovane, con
una quantità di droga esuberante per la finalità di mero uso personale e
suddivisa in dosi. Inoltre, alla vista dei Carabinieri, aveva iniziato una
colluttazione, a dimostrazione della sua consapevolezza circa la illiceità della
sua condotta ed i rischi che correva per la sua libertà.
Ne ha dedotto il giudice di merito che le circostanze di fatto elencate
deponevano per la detenzione della sostanza per fini di uso non
esclusivamente personale.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un
dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal
giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica
illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

2

RITENUTO in FATTO

Pastorelli).

Nel caso di specie il giudice di merito, non ha accolto la richiesta di nuova
perizia, valutando la attendibilità della consulenza già svolta.
Sul punto va ulteriormente rammentato che “Nell’ambito del procedimento
celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a
far sorgere in capo all’istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha
rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Ne
consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio
censurabile ex art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p.” (Sez. 5, Sentenza n. 5931
del 07/12/2005 Ud. (dep. 16/02/2006), Rv. 233845; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15086 del
08/03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011), Rv. 249910).

Per quanto detto la censura formulata è priva di fondamento.
3.3. Infondata è, infine la doglianza relativa alla violazione del principio del
divieto della “reformatio in peius”. Infatti in primo grado il giudice di merito,
nel riconoscere le attenuanti generiche, non ha effettuato alcuna diminuzione
della pena avendole ritenute equivalenti alla recidiva e fissando la sanzione
nella misura di anni 3 di reclusione ed C 20.000= di multa. In appello,
disapplicata la aggravante, riconosciuta la diminuente dei cui al 5 0 comma
dell’art. 73, la Corte ha ridotto di sei mesi ed C 750 la pena per le attenuanti
generiche, così fissando la sanzione a complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione
ed C 3.000= di multa.
E’ di tutta evidenza che nessuna violazione del divieto si è maturata.
Al rigetto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
3

3.2. Quanto alla censura relativa al mancato espletamento di perizia
psichiatrica, finalizzata ad accertare il vizio totale di mente del Gozzi, va
osservato che il giudice di merito ha riconosciuto il vizio parziale sulla base
della consulenza tecnica espletata.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che
“per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo
soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti
alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti
determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa,
confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da
dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato
una diversa pronuncia” (ex plurimis, Cass. II, 16354\06,Maio); questa Corte ha
anche precisato che “non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova
decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli
altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia
probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe
condurre a diverse conclusioni argomentative” (cass. II, 2827\05, Russo).
In particolare, con riferimento alla perizia, essa “per il suo carattere “neutro”
sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice,
non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il
relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art.606
comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto
da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione” (cass. IV, 14130\07,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA