Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7205 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7205 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sorrentino Guido, nato a Broccostella (Fr) il 7.11.64
imputato art. 6 L. 401/89
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma

del 20.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per la violazione
dell’art. 6 L. 401/89 avendo egli contravvenuto all’obbligo di presentazione che gli era stato
imposto in concomitanza con tutti gli incontri di calcio disputati dalle squadre della Roma e del
Milan.
Con il gravame, il condannato, ripercorse le vicende della norma violata, sottolinea
come lo spirito delle riforme sia stato quello di rendere la disposizione più precisa in modo da
consentire al sottoposto di comprendere bene i confini dell’obbligo impostogli mentre, nella
specie, il ricorrente non era mai stato reso edotto dei giorni e degli orari di disputa degli
incontri rispetto ai quali vigeva l’obbligo. In ogni caso, si rammenta che la disposizione va
punita a titolo di dolo ma il provvedimento impugnato nulla dice circa la ricorrenza di tale
elemento soggettivo.

Data Udienza: 29/11/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Le presenti deduzioni
sono infatti identiche a quelle sulle quali era stata richiamata anche l’attenzione della Corte
d’appello che, però, vi ha replicato puntualmente ed in modo ineccepibile sul piano logico. In
particolare, i giudici di secondo grado ricordano che nel provvedimento impositivo in esame
«vengono precisate le competizioni sportive per le quali opera l’obbligo di comparizione
(incontri di calcio disputati dalle squadre della Roma e del Milan, sia sul territorio nazionale che
estero) il periodo di tempo della vigenza dell’obbligo.., e le modalità di presentazione».
In ogni caso, si evidenzia che, nella specie, la violazione è avvenuta in concomitanza
con un incontro di campionato (non certo, quindi, un’amichevole imprevista e poco pubblicizzata). La Corte,
infine, giudica giustamente irrilevanti le deduzioni difensive circa presunte difficoltà di
comprensione della lingua da parte dell’imputato (vissuto in Canada e rientrato in Italia solo da due anni)
sottolineando che la cosa non gli aveva impedito, in precedenza, di ottemperare l’obbligo a
dimostrazione dell’esatta comprensione di quanto impostogli e dell’assenza di dubbi
sull’elemento psichico.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA