Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7203 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7203 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHOUDROUF HAMMADIO N. IL 01/01/1960
avverso la sentenza n. 367/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 21/12/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in data
16/06/2008, appellata da Khoudrouf Hammadig, imputato del reato di cui agli
artt. 171 ter, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a), L. 633/1941, 648 cod. pen.
[come contestati in atti] – assolveva l’appellante del reato di cui all’art. 648 cod.
reclusione ed C 250,00 di multa; confermava nel resto la impugnata sentenza.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla mancata traduzione
degli atti giudiziari nella lingua madre dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. L’imputato conosceva la
lingua italiana e comunque l’eccezione è stata dedotta tardivamente soltanto in
sede di appello; il tutto come congruamente motivato dalla Corte Territoriale
(vedi sentenza 2° grado pagg. 3 – 4).
4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 29/12/2012, epoca successiva alla decisione
impugnata emessa il 21/12/2012 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n.
23428 del 02/06/2005]
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Khoudrouf
Hammadig con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna aricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
pen. e rideterminava la pena per la residua imputazione in mesi cinque di