Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7202 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7202 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIOFFI ANDREA N. IL 11/12/1958
avverso la sentenza n. 471/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa 1’08/11/2011,
confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, in
data 16/12/2009, quanto alla pronuncia di condanna di Andrea Cioffi in ordine al
reato di cui all’art. 349 cod. pen.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale
(vedi sentenza 2° grado pagg. 1 -3).

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione, maturata il 19/10/2012, epoca successiva alla
sentenza impugnata, emessa 1’08/11/2011. [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez.
U. n. 23428 del 02/06/2005]

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Andrea Cioffi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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