Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7202 del 05/11/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 7202 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso
l’ordinanza emessa il 4 marzo 2015 dal Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di
A.A.
B.B.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giulio Romano, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio;
sentiti i difensori avv. Federico Bagattini del foro di Firenze e avv. Sebastiano Giaquinto del foro
di Napoli per il solo A.A., i quali hanno chiesto rispettivamente l’inammissibilità e il rigetto
del ricorso del pubblico ministero;
osserva:

Data Udienza: 05/11/2015

Ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza in data 4 marzo 2015 il Tribunale di Firenze, pronunciandosi

sull’appello proposto nell’interesse di A.A. e B.B. avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo delle somme di denaro
depositate sui conti correnti agli stessi intestati o comunque nella loro disponibilità e
dell’imbarcazione denominata XX, ha annullato il provvedimento impugnato, relativo al
reato di truffa aggravata contestato al capo a) dell’incolpazione disponendo la restituzione

2.

Il A,A, e il B.B., amministratori rispettivamente di fatto e di diritto

della Sloop Corporation s.r.I., erano all’epoca del sequestro sottoposti ad indagini per i delitti di
truffa aggravata ai danni di ente pubblico consumata e tentata ai danni della Regione Toscana
in relazione al finanziamento ottenuto dall’ente regionale per la realizzazione di
un’imbarcazione innovativa, con ciclo di vita a ridotto impatto ambientale, denominata XX di cui si assumeva la mancata, incompleta e difettosa realizzazione da parte
dell’associazione temporanea di imprese avente come capofila la Sloop Corporation s.r.l.. Lo
stesso Tribunale un anno prima aveva confermato, nella medesima composizione, sia la misura
cautelare personale che quella reale pur ritenendo necessario l’espletamento dell’incidente
probatorio anche per la verifica della contestata innovazione tecnologica nella realizzazione
dell’imbarcazione, verifica che non sarebbe stata possibile nella fase dell’impugnazione
cautelare. L’accoglimento dell’appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini
preliminari di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo è stato quindi
giustificato in base all’esito della perizia, effettuata nelle forme dell’incidente probatorio, da cui
risultava che la realizzazione del progetto finanziato non era inferiore al 70% e che tale
percentuale di adempimento non si discostava dalle previsioni contrattuali richiedenti per
l’erogazione pubblica la soglia di realizzazione del progetto almeno nella percentuale sopra
indicata (art.21 del bando relativo ai finanziamenti per il Programma operativo regionale). Il
Tribunale ne ha tratto la conclusione che “il certo raggiungimento di tale soglia di adempimento
rispetto alle previsioni contrattuali rende non più -oggi- sostenibile l’astratta configurabilità del
reato di truffa, venendo meno l’elemento costitutivo essenziale rappresentato da quello
patrimoniale”. Quanto alla controversa questione del varo dell’imbarcazione (in ordine al quale
la difesa aveva allegato solo una certificazione di collaudo), nel provvedimento impugnato si è
posto in evidenza che il perito aveva rilevato che indispensabili erano l’effettuazione dei
collaudi e delle verifiche degli impianti in quanto “non è molto importante se l’imbarcazione sia
stata o meno posta in acqua salata, ma piuttosto se siano stati effettuati necessari collaudi …la
mancata esecuzione di questi o l’impossibilità di eseguirli per l’incompletezza della costruzione
rendono del tutto ininfluente ai fini della valutazione tecnica dell’imbarcazione se essa sia stata
o meno posta in acqua”. Il Tribunale ha ritenuto peraltro, contrastando le conclusioni del perito
il quale aveva sostenuto l’impossibilità di un regresso dello stato di avanzamento, che la

delle somme di denaro e dell’imbarcazione.

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valutazione dello stato di avanzamento dei lavori a bordo dell’imbarcazione non poteva essere
che quello in cui erano stati apportati gli ultimi miglioramenti, ricostruibile solo attraverso
confronti fotografici o descrizioni affidabili che nel caso di specie evidenziavano il regresso
subito dall’imbarcazione, per l’esposizione alle intemperie che aveva reso necessario un
intervento riparatorio, dopo il sopralluogo effettuato dal perito della Regione Toscana nell’anno
2012. Il provvedimento impugnato, secondo il Tribunale, era pertanto carente nella parte in cui
riteneva che nessuna circostanza nuova fosse intervenuta “a modificare o attenuare il quadro

sottovalutando la perizia eseguita con l’incidente probatorio, e nella parte in cui riteneva
sussistente il pericolo di reiterazione del reato per la presentazione di un secondo progetto
integrante l’ipotesi di tentata truffa da parte dei medesimi beneficiari ai danni della Regione
Toscana (ipotesi di reato che, tuttavia, non era stata successivamente nemmeno menzionata
nella richiesta di rinvio a giudizio). Una volta escluso l’ingiusto profitto con altrui danno sulla
base delle conclusioni peritali in ordine al raggiungimento della soglia del 70% di realizzazione
del progetto finanziato, gli ulteriori comportamenti indicati a sostegno dell’ipotesi accusatoria,
secondo il Tribunale, risultavano privi di autonoma connotazione patrimoniale e avrebbero
potuto al più integrare mere inadempienze contrattuali perseguibili o azionabili in sede civile o
amministrativa.

3.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico

ministero deducendo la mancanza o la mera apparenza della motivazione avendo il Tribunale
omesso di motivare sulla non corrispondenza dell’imbarcazione realizzata alle caratteristiche di
innovazione tecnologica previste nel progetto che aveva comportato l’erogazione ai solo
A.A. e B.B. di oltre un milione di euro, sull’incompletezza della realizzazione e sui
difetti originari dell’imbarcazione XX;

il Tribunale, inoltre, immotivatamente aveva

ritenuto irrilevante l’effettiva indisponibilità della società degli indagati di una sede in Toscana
come previsto dal bando. Il ricorrente chiede quindi l’annullamento con rinvio.
Sono state depositate nell’interesse del A.A. e del B.B. note difensive con le
quali si sostiene l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo quanto affermato più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass.
Sez.Un. 29 maggio 2008 n.25932, Ivanov; 28 gennaio 2004 n.5876, p.c.Ferrazzi in proc.
Bevilacqua; 28 maggio 2003 n.25080, Pellegrino), il ricorso per cassazione avverso le
ordinanze emesse a norma degli artt.322-bis e 324 cod.proc.pen. in materia di sequestro
preventivo e di sequestro probatorio (in quest’ultimo caso per effetto del rinvio operato
dall’art.257 c.p.p. all’art.324 c.p.p.) può essere proposto esclusivamente per il vizio di

indiziario esistente al momento dell’emissione dell’ordinanza di applicazione della misura”,

violazione di legge, comprendente sia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale
sostanziale e processuale (art.606 co.1 lett.b e c c.p.p.), sia il difetto di motivazione che si
traduca, a sua volta, in una violazione della legge processuale (art.125 co.3 c.p.p.) perché
l’apparato argomentativo manchi completamente o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l’iter logico posto a
fondamento del provvedimento impugnato (motivazione meramente apparente). E’ pertanto
preclusa alla Corte una valutazione che possa risolversi in un’anticipata decisione della

Il sindacato sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale si realizza, infatti,
attraverso una delibazione sommaria della congruità degli elementi rappresentati in cui, senza
prescindere dalle concrete risultanze processuali e dalle contestazioni difensive (Cass. sez.IV
14 marzo 2012 n.15448, Vecchione; sez.VI 21 giugno 2012 n.35786, Buttini; sez.V 26 gennaio
2010 n.18078, De Stefani; sez.II 2 ottobre 2008 n.2808, Bedino; sez.V 15 luglio 2008
n.37695, Cecchi Gori; sez.IV 29 gennaio 2007 n.10979, Veronese; sez.I 19 dicembre 2003
n.1885, Cantoni; sez.II 21 ottobre 2003 n.47402, Di Gioia; sez.III 11 giugno 2002 n.36538,
Pianelli; sez.VI 3 marzo 1998 n.731, Campo; Sez. Un.20 novembre 1996 n.23, Bassi), possono
rilevare eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale solo se ravvisabili

ictu

°culi.
Nel ricorso del pubblico ministero le censure attengono essenzialmente alla motivazione,
avendo ad oggetto la circostanza, a dire del ricorrente trascurata nel provvedimento
impugnato, che l’imbarcazione, pur se realizzata al 70%, non presentasse le caratteristiche
previste nel progetto presentato dagli indagati e approvato dalla Regione Toscana
(imbarcazione innovativa con ciclo di vita a ridotto impatto ambientale) e il fatto che la società
degli indagati non avesse effettivamente sede in Toscana, come previsto dal bando al fine
dell’erogazione del contributo della Comunità Europea. Su questi punti, tuttavia, va rilevato
che il giudice di merito non ha omesso di motivare, avendo osservato che il comportamento
truffaldino era essenzialmente costituito proprio dal mancato raggiungimento del 70% nella
realizzazione del progetto, smentito tuttavia dal perito nel corso della sua “articolata quanto
battagliata audizione”, mentre gli ulteriori tredici comportamenti “devianti” -tra i quali erano
comprese le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione non conformi al progetto e la sede della
società al di fuori dell’ambito territoriale della Regione Toscana, risultavano “privi di autonoma
connotazione patrimoniale, sostanziandosi al più in mere inadempienze contrattuali,
perseguibili e sanzionabili in sede civile o amministrativa”. Il Tribunale si sofferma in particolare
sulla pretesa fittizietà della sede legale indicata dalla Sloop Corporation s.r.l. in Toscana e sulla
mancata effettuazione di test in mare per verificare l’efficienza del prototipo e la sua
corrispondenza a taluni obiettivi essenziali del progetto (autonomia della propulsione elettrica,
velocità di navigazione con propulsione elettrica), per concludere che, avendo tra l’altro il
perito negato la rilevanza dell’effettuazione dei test in mare, “tutti gli altri comportamenti non

t),

questione di merito e quindi in una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria.

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possono integrare il reato di truffa…, ma al più costituire uno degli elementi costitutivi, ovvero
gli artifizi e raggiri, laddove una volta accertata la effettiva realizzazione del progetto nella
misura minima contrattualmente richiesta, si appalesa l’inesistenza del reato contestato per
carenza degli altri elementi costitutivi del reato, ovvero l’induzione in errore, l’ingiusto profitto
e l’altrui danno”.
Una motivazione -condivisibile o meno ma analitica e argomentata in maniera razionale
e logicamente coerente- è stata quindi fornita dal Tribunale anche in relazione ai profili della

merito della vicenda, mentre deve rilevarsi la motivata esclusione nel provvedimento
impugnato della persistenza delle ragioni che giustificavano il mantenimento del sequestro alla
luce del fatto nuovo costituito dalle conclusioni della perizia svolta nelle forme dell’incidente
probatorio. Le deduzioni del pubblico ministero ricorrente circa l’interpretazione delle
conclusioni del perito e la loro rilevanza ai fini della dimostrazione della tesi accusatoria si
traducono in censure di fatto inammissibili in questa sede.
Non può quindi che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero che,
pur deducendo formalmente la mancanza o l’apparenza della motivazione integrante la
violazione di legge, contesta in realtà la fondatezza di una motivazione che non risulta
sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Roma 5 novembre 2015

il cons. est.

condotta degli indagati evidenziati dal pubblico ministero. Non è questa la sede per verificare il

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