Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 720 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 720 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLESE DAVIDE N. IL 10/03/1975
avverso la sentenza n. 2236/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 26/11/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CAVALLESE Davide ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
assumendo che la condanna sarebbe stata fondata su un’erronea valutazione della

§2.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di

legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni
svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata
a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con l’analisi delle
risultanze probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U., n. 2110
del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa valutazione delle prove, sollecitando un sindacato di merito che non può avere
ingresso nel giudizio di legittimità.
Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.

prova.

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