Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 720 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 720 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALAS ANTONELLO N. IL 26/07/1979
avverso la sentenza n. 1062/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 16/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
SCALAS ANTONELLO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 73 del dpr
n. 309 del 1990, contestatagli per avere coltivato 24 piante di cannabis indica, in grado
Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità, evocando principalmente il tema della
offensività della condotta.
Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la corte fatto corretta e motivata
applicazione dei principi vigenti in materia, così valorizzando la rilevanza penale della
condotta di coltivazione, anche a prescindere dalla destinazione della sostanza, e
soprattutto approfondendo il tema dell’offensività della condotta, ravvisata – in modo non
controvertibile- in ragione del numero notevolmente alto di dosi ricavabili dal prodotto
della coltivazione.
Ciò in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite (sentenza 24 aprile 2008, Di Salvia,
nonché sentenza 24 aprile 2008, Valletta), secondo cui costituisce condotta penalmente
rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del
prodotto ad uso personale, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del reato la
distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica. Peraltro, spetta al
giudice di merito verificare se la condotta di coltivazione accertata sia in ipotesi
assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, dovendosi
considerare “inoffensiva”, perché appunto inidonea a ledere o a mettere in pericolo anche
in grado minimo il bene tutelato, la condotta se la sostanza ricavabile dalla coltivazione
non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.
Accertamento sulla offensività qui effettuato in modo coerente ed ineccepibile.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
di consentire di ricavarne oltre 1600 dosi singole.
f
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in data 25 novembre 2015