Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 720 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 720 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO MICHELE N. IL 12/03/1993
avverso la sentenza n. 2883/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

IN FATTO E IN DIRITTO

Santoro Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 10/12/2015, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo
del 12/5/2014 con la quale, in esito al giudizio abbreviato, è stato condannato
alla pena ritenuta di giustizia, per tentata rapina e porto di coltello, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce
la mancanza della motivazione nonché l’erronea applicazione della legge penale,

Con memoria del 5/10/2016 la difesa chiedeva la trattazione del ricorso in
pubblica udienza non essendo lo stesso inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce
della gravità del fatto. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più
volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione ( Sez. VI
n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI
n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nella specie è stato evidenziato che le circostanze attenuanti generiche
non potevano essere riconosciute data la obiettiva gravità del fatto : rapina ad
una tabaccheria a ridosso dell’orario di chiusura, con l’uso di un coltello da
cucina, senza che potessem rilevare, in termini di riduzione della pena,
l’intervenuta confessione, data la quasi flagranza del reato e le condizioni
personali del ricorrente che sia pure affetto da un lieve ritardo mentale, non
risultava affetto da alcuna patologia.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24 ottobre 2016

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