Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 72 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 72 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BOLDRIN STEFANO N. IL 27/05/1957
avverso la sentenza n. 5970/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
23/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PA
lette/sen
e conclusioni del PG Dott.

A P CCIALLI;

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Uditi difensor Avv.; /7 77

Data Udienza: 20/11/2012

-’14-4-U7

Ritenuto in fatto

BOLDRIN Stefano , a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza,
emessa in data 23.11.11 dal G.i.p. di Venezia ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la
quale gli è stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di
reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme

sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, la violazione di legge e il difetto di
motivazione in relazione alla liquidazione delle spese in euro 6.800,00 in favore della
parte civile, tenuto conto del fatto che la stessa non aveva dovuto sopportare spese di
simile entità, per le quali non vi era, comunque, idonea giustificazione e analitica
valutazione.
Contesta, in particolare, le competenze di cui spese ed agli onorari ivi specificamente
indicati nonché l’applicazione del massimo tariffario e l’aumento del 20%per ciascuna
parte, inconciliabile con la scarsa complessità del procedimento e la natura del rito
prescelto.
Con il secondo motivo si duole del difetto di motivazione in ordine all’entità della
sanzione amministrativa accessoria.

E’ stata ritualmente depositata memoria di replica nell’interesse delle parti civili
costituite con la quale è stato chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con
vittoria di spese.
Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

In via preliminare si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte ( v. Sezioni unite, 14 luglio 2011, Tizzi ed altro, rv. 250680), è ricorribile per
cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla
rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della
somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto.
La domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell’ambito
del processo instaurato nelle forme di cui all’art. 444 c.p.p. è, infatti, estranea
all’accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l’imputato ed il giudice è tenuto a
provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di
“condanna”, soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti
per l’applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo. Sussiste,

sulla circolazione stradale, con la sanzione amministrativa accessoria della

pertanto, il dovere del giudice di fornire, pur nell’ambito di una valutazione
discrezionale, un’adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal
patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del
numero e dell’importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle
prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa
forense.
L’osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di
disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è

preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle
singole voci di spesa e all’osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione
delle singole voci di spesa (v in tal senso la citata sentenza Tizzi ed altro).
Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non
consente alle parti di verificare il rispetto dei limiti tariffari e di controllare l’eventuale
onerosità, necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle
tariffe.
La liquidazione delle spese in favore della parte civile non può essere, quindi,
effettuata con semplice riferimento alla determinazione fatta nella nota spese
presentata in giudizio, in quanto non contiene alcuna valutazione sulla congruità degli
emolumenti in relazione alle previsioni della tariffa professionale ed all’entità e
pertinenza delle somme anticipate, sicché viene sottratta, di fatto, all’imputato
qualsiasi possibilità di controllo sulla stessa.
Pertanto il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata
motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole
attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto
riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all’importanza
delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive.
Alla luce dei principi sopra enunciati va rilevato che la sentenza impugnata non ha
assolto il dovere di motivazione sulla rifusione delle spese della parte civile, atteso
che, nell’ambito del procedimento definito con sentenza di applicazione della pena
concordata fra le parti, è stata liquidata la somma complessiva di euro 6.800,00, di
cui euro 6.000,00 per onorari, senza alcuna specificazione dei criteri adottati in
proposito. L’assoluta carenza di motivazione su tale aspetto comporta l’annullamento
della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della
parte civile.
Fondato è anche il secondo motivo, essendo il giudicante venuto meno all’obbligo
motivazionale gravante sul medesimo ex art. 125, comma 3, c.p.p ( v. Sezioni unite,
13 dicembre 1995, n. 930, riv. 203429, che hanno ritenuto che “la durata della

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sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto e
alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato”).
Tale obbligo motivazionale è ancora più stringente perché contrariamente a quanto
affermato dal giudice la sanzione amministrativa esula dall’accordo pattizio rientrando
nel potere discrezionale del giudice determinarne la misura ( rispettando le indicazioni
di cui all’art. 222 bis del codice della strada).

motivazione in ordine alle spese ed agli onorari liquidati In favore della parte civile
costituita ed alla durata della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al
Tribunale di Venezia – Ufficio g.i.p., per le relative determinazioni.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancanza di motivazione In ordine
alla determinazione delle spese e degli onorari liquidati alla parte civile costituita
nonché alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di
Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente alla mancanza di

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