Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 72 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 72 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Minghetti Luigi, nato 1’08/04/1959;

Avverso l’ordinanza n. 228/2013 emessa il 20/03/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Lecce;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 10/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 20/03/2014 il G.I.P. del Tribunale di Lecce,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Luigi Minghetti,
finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai seguenti provvedimenti irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 09/03/2011, divenuta
irrevocabile il 09/08/2011; sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce il

Si riteneva, in particolare, ostativa all’applicazione della continuazione
invocata dal Minghetti l’eterogeneità dei fatti di reato presupposti, resa evidente
dai contesti criminali differenti nei quali le condotte delittuose presupposte si
concretizzavano.

2.

Avverso questa ordinanza il Minghetti, a mezzo del suo difensore,

ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
invocata, che si imponeva tenuto conto della correlazione tipologica e temporale
dei fatti delittuosi valutati dalle sentenze presupposte.
Si evidenziava, in particolare, che i reati presupposti risultavano collegati,
atteso che la detenzione del materiale esplodente giudicato con la sentenza
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce il 28/09/2010 risultava strumentale
all’esecuzione dell’attività persecutoria posta in essere dal Minghetti in danno
dell’ex compagna, Anna Zocco, giudicata con la sentenza emessa dalla Corte di
appello di Lecce il 09/03/2011.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha
individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo
agente di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai
fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono
costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere
deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria
progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle
2

28/09/2010, divenuta irrevocabile il 07/03/2011.

..

loro caratteristiche essenziali (cfr. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
255156).
La verifica di tali condotte delittuose, inoltre, non può essere compiuta sulla
base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario
acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano
stati concepiti nell’ambito di un programma unitario.
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di
una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione

crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata
da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a
delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso
all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (cfr. Sez. 5, n. 10917
del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Nel caso di specie, tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono
richiamati, il G.I.P. del Tribunale di Lecce escludeva correttamente la
continuazione tra i delitti presupposti, attesa l’evidente eterogeneità delle
condotte illecite esaminate nei due procedimenti. Si rilevava, in particolare, che
l’attività persecutoria attuata dal Minghetti in danno dell’ex compagna, Anna
Zocco, non poteva in alcun modo collegarsi alla detenzione di munizioni e
stupefacenti – giudicata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del
09/03/2011 – che riguardava un contesto criminale differente, accertato sulla
base di attività tecniche di intercettazione e il sequestro di corrispondenza,
estraneo ai rapporti personali tra il ricorrente e la Zocco.
Ne discendeva che il mero dato cronologico non poteva ritenersi decisivo ai
fini dell’applicazione del vincolo della continuazione invocato in favore del
Minghetti, a fronte dell’assenza di elementi attestanti l’identità del disegno
criminoso in esecuzione del quale erano stati commessi i delitti giudicati dalle
due sentenze presupposte, risultando l’uno collegato alla relazione sentimentale
del ricorrente con la Zocco e l’altro alla detenzione di munizioni ed esplosivi,
sequestrati in data 01/09/2009, che non risultava collegata con la vicenda
sentimentale medesima.

2. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Luigi
Mingetti, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

3

della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA