Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7198 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7198 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELFINI CASAVOLA FRANCO N. IL 19/03/1945
)11 1.P.CCF
avverso la sentenza n. 665/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto con sentenza 21/5/2012 ha
confermato la sentenza 26/4/2007 del Tribunale di Taranto ed ha ribadito l’affermazione della
penale responsabilità di DELFINI CASAVOLA Franco per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74\2000
(distruzione o occultamento di scritture contabili relative al periodo 1.1.2009 — 31.12.2000 — acc. in
Martina Franca, il 27/9/2004);
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la intervenuta prescrizione del reato
considerando la data di cessazione dell’attività dell’azienda nell’anno 2000 ed il fatto che l’assenza
delle scritture contabili era giustificata da due furti subiti nel gennaio 2001 e nel marzo 2003;
— che tale doglianza è manifestamente infondata, poiché i giudici del gravame hanno chiaramente
specificato di aver accertato in fatto che le denunce dei furti, acquisite agli atti, non contenevano
alcun riferimento alle scritture contabili. Non risulta agli atti alcun elemento indicativo del fatto che
vi sia stata la effettiva distruzione delle scritture contabili e che la stessa sia stata posta in essere in
data antecedente a quella dell’accertamento, né l’imputato risulta aver fornito ai giudici del merito
alcuna valida allegazione in tal senso, cosicché appare del tutto corretta la individuazione della data
di iniziale decorrenza del termine di prescrizione in quella dell’accertamento e l’implicito
riconoscimento di una condotta di occultamento permanente a tale data.
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00
— che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado (Sez. IV n. 18641, 22
aprile 2004).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RIMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

▪a

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