Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7195 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7195 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIZZA VALERIANO N. IL 15/12/1974
avverso la sentenza n. 79/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
camera di consiglio del 29/11/2013
Così deliberato in

Ritenuto:
che il Tribunale di Cosenza con sentenza del 27/11/2012 ha affermato la responsabilità penale di
VIZZA Valeriano in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 per il deposito
incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (in località Mangone 28/4/2008);
— che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge ed il
vizio di motivazione, rilevando come i rifiuti si trovassero entro il recinto della sua azienda e
nella sua piena disponibilità cosicché poteva escludersi l’abbandono e che erroneamente il primo
giudice ha escluso la sussistenza del deposito temporaneo non essendovi alcuna possibilità di
verificare il mancato rispetto del limite temporale;
— che la motivazione della sentenza impugnata appare giuridicamente corretta, esauriente e
corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi
decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che risulta accertata in fatto, nella sentenza impugnata, la eterogeneità dei rifiuti, la mancanza
di organizzazione finalizzata ad eventuali, futuri riutilizzi e l’assenza di cautele volte ad impedire
pericoli o lesioni dell’integrità dell’ambiente, trattandosi di autoveicoli fuori uso indicati come
«datati, di 10 anni, 15 anni» e di pneumatici, pure fuori uso,dati fattuali, questi, valutati in modo
coerente e logico e certamente indicativi della presenza di un deposito incontrollato;
— che altrettanto correttamente è stata esclusa la sussistenza del deposito temporaneo, rilevando
non soltanto il rispetto del limite temporale di permanenza del rifiuto, ma anche gli altri requisiti
richiesti dalla norma, come l’effettuazione del deposito per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, circostanza non verificatasi nella fattispecie. Inoltre, deve
ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che l’onere della prova in
ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul
produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito
temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010;
Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004). Tale prova non risulta
fornita, nel caso in esame, dall’imputato;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e mani! estamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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