Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7193 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7193 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEARS PETER JOHN N. IL 22/10/1952
avverso la sentenza n. 225/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 30/01/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, in
data 25/10/2011, appellata da Sears Peter John imputato dei reati di cui agli
artt. 44, comma 1 lett. c), d.P.R. 380/2001; 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
[come contestati in atti] e condannato alla pena di mesi sette di arresto ed C
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; alla mancata
traduzione del decreto di citazione per il giudizio di 10 grado; alla prescrizione
dei reati.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente
motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 -4).
Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di
fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una
diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del
ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
3.1. Il termine massimo di prescrizione, anni 5 in relazione a fatti
commessi sino al 26/03/2009, non è ancora maturato
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sears Peter
John con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
2
25.000,00 di ammenda.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Presidente
Il Componente estensore