Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7192 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7192 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA CARLO N. IL 14/02/1956
avverso la sentenza n. 8479/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/2/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 10/1/2011, il Tribunale di Torre Annunziata aveva affermato la responsabilità penale
di FERRARA Carlo per il reato di cui all’articolo 44, lettera b) d.P.R. 380\01 (acc. in Striano, il
19/12/2009);

— che, nella specie, risulta accertato che il predetto quale possessore, aveva effettuato, senza il
permesso di costruire, la realizzazione di un intervento consistente nella modifica della destinazione
d’uso di un terreno agricolo mediante copertura con fresato di asfalto;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
!attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che, avuto riguardo alla data di accertamento del reato, lo stesso non risulta affatto prescritto e
non emergono elementi che possano consentire di individuare una diversa data di consumazione;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali e la prescrizione del reato;

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