Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7191 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7191 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANARIELLO GENNARO N. IL 01/03/1946
avverso la sentenza n. 748/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 20/4/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
11/11/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, emessa ai sensi dell’art.442 cod. proc. pen.,
con cui il Sig. Gennaro PANARIELLO è stato condannato in relazione al reato previsto dagli
artt.81, 110 cod. pen., 6 del d.l. n.172 del 2008 e 1 della legge n.1 del 24/1/2011, commesso
nei giorni 2. 4 e 11 novembre 2011.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono
state concesse dai giudici di merito e hanno formato oggetto del bilanciamento con le
circostanze aggravanti contestate. Si è, dunque, in presenza di motivo di ricorso
manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc.
pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

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