Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 719 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 719 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALTABIANO ANTONINO N. IL 11/07/1977
avverso la sentenza n. 498/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CALTABIANO Antonino ricorre contro la sentenza specificata in
epigrafe, che dichiarava inammissibile – per genericità dei motivi – l’appello presentato avverso la condanna per il reato di calunnia, e denuncia erronea applicazione della
legge processuale e mancanza di motivazione, assumendo che i motivi d’appello erano
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché le richieste formu-
late nell’atto d’appello (assoluzione perché il fatto non costituisce reato o per non
averlo commesso e di riduzione della pena al minimo edittale) non sono sostenute da
censure specifiche concretamente correlate alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
stati erroneamente ritenuti generici.