Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 719 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 719 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POPOLO ANTONIO N. IL 24/01/1994
KHOUBZI HAMZA N. IL 21/12/1992
avverso la sentenza n. 2888/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

148 Popolo + 1
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dagli imputati in epigrafe avverso sentenza del 27 11 2014 recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
afferente ad hashish, è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

della giovane età e dell’incensuratezza; ma le attenuanti generiche sono state escluse in
considerazione della rilevanza quantitativa (diversi chili) indicativa di coinvolgimento non
occasionale nel traffico.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000
ciascuno.

Roma 25 novembre 2015

giuridici: proprio in accoglimento delle deduzioni difensive la pena è stata diminuita a causa

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