Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7188 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7188 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALATI RANDO SEBASTIANO N. IL 20/05/1944

PF”

avverso la sentenza n. 9058/2009 TRIB EZ.DIST. di SANT’AGATA
DI MILITELLO, del 09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Messina con ordinanza del 19/4/2013 ha disposto trasmettersi a questa
Corte l’appello proposto da GALATI RANDO Sebastiano avverso la sentenza del Tribunale di
Patti — Sezione Distaccata di S. Agata di Militello con la quale, in data 9.1.2012 era stata affermata
la sua responsabilità penale per il reato di cui all’articolo 256, comma d.lgs. 152\06 (illecita
gestione di rifiuti — acc. in S. Caterina di Tortorici, il 9/5/2008);

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
l’attuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del ,fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che la mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e
logicamente motivata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. II n. 19951, 19
maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi
desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della
decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

— che l’atto di impugnazione è argomentato esclusivamente in fatto in punto di responsabilità
dell’imputato (primo e terzo motivo) ovvero con motivi non specifici (secondo e quarto motivo) in
punto di difetto degli elementi oggettivi del reato ed eccessività della pena;

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