Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7187 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7187 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCARIA GRAZIANO N. IL 04/07/1977
avverso la sentenza n. 6819/2010 TRIBUNALE di TARANTO, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con ordinanza in data 15/3/2012 la Corte di Appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, ha
qualificato come ricorso l’atto di appello proposto avverso la sentenza del 30/11/2011 del
Tribunale di Taranto dal Sig. Graziano ZACCARIA, condannato alla pena della sola ammenda
in relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen. e 30, lett.a) e h), della legge 11 febbraio
1992, n.157, accertato il 28/12/2006

Osserva la Corte che, in coerenza con la natura di appello della impugnazione, il ricorrente
propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a
rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al
giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è
“preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco,
rv 234148).
Tale conclusione opera sia per il motivo concernente la penale responsabilità del ricorrente,
che i primi giudici hanno ritenuto sussistere con motivazione coerente e priva di vizi logici, sia
con riferimento al trattamento sanzionatorio, il cui sindacato è precluso ai giudici di legittimità,
salvo l’ipotesi, qui non presente, di irrogazione di una pena non conforme a legge.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Con detta impugnazione si lamentano la mancata assoluzione e l’eccessività del trattamento
sanzionatorio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA