Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7185 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7185 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTILLA ASTORGA ESTEBAN N. IL 31/01/1976
avverso la sentenza n. 1206/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 28/11/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 05/03/2010, appellata
da Castilla Astorga Esteban, imputato del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs.
74/2000 [come contestato in atti] e condannato alla pena di mesi otto di

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla
mancata concessione del beneficio della non menzione.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato in ordine ai punti oggetto dell’impugnazione mediante
valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado pagg. 1
– 3).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Castilla
Astorga Esteban con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

reclusione; pena sospesa.

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