Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7183 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7183 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FABIAN’ FRANCESCA ROMANA N. IL 29/12/1958
avverso la sentenza n. 3389/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013.

Ritenuto:
— che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 20/2/2013 ha parzialmente riformato la
sentenza 30/10/2008 del Tribunale di Chieti, che aveva affermato la penale responsabilità di
FABIANI Francesca Romana in ordine al reato di cui all’art. 2 legge n. 638/1983 — acc. in Chieti,
tra il luglio 2002 e l’aprile 2007;
— che l’interessata, come chiaramente emerge dal confronto tra il provvedimento impugnato ed il
ricorso, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta decisione denunziando violazioni di
legge non dedotte con i motivi di appello, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, 2° comma,
c.p.p.;
— che il ricorso, conseguentemente, in base al disposto dell’art. 606, 3° comma, c.p.p., va dichiarato
inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000. n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro
1.000,00.

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