Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7181 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7181 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TikLAMO UMBERTO N. IL ID3/03/1947

Jtete€,
avverso la sentenza n. 1305/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in OMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

Ritenuto:
che la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto con sentenza del 28/1/2013 ha
confermato la sentenza 11/5/2009 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la
responsabilità penale di TALAMO Umberto in ordine al reato di cui all’art. 1 d.lgs. 211/94 (in
Taranto, 23/4/2007);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente
lamenta, con assoluta indeterminatezza, la manifesta illogicità e la insufficienza dell’apparato
logico e argomentativo della decisione];
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e mainf.èstamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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