Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7181 del 19/01/2017

Penale Ord. Sez. 3 Num. 7181 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA

nel procedimento nei confronti di
A.A.

definito con sentenza di questa Sezione pronunciata in data 19/7/2016;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per la correzione
dell’errore materiale;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Paololuca Bianchi, che si riporta
all’istanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/7/2016, questa Terza sezione della Corte Suprema
annullava senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il
27/1/2016 nei confronti di A.A., per esser estinto per
prescrizione il reato residuo.

Data Udienza: 19/01/2017

2. Nel dispositivo riportato nel ruolo della pubblica udienza, tuttavia, il

decisum della Corte è indicato quale “Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
4. Ritiene questo Collegio che trattisi di un mero errore materiale,
emendabile per il tramite del procedimento di correzione di cui all’art. 130
cod. proc. pen..

Dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza del 19 luglio 2016,
R.G. n. 11543/2016, ricorrente A.A., nei seguenti termini:
“Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per esser il residuo reato
estinto per prescrizione”; dispositivo che sostituisce quello originario:
“Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali”.
Manda alla cancelleria per le necessarie annotazioni.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017

Il

igliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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