Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7179 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7179 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Spina Maria, nata a Palermo il 25.2.60
imputata artt. 44/13 e, 71, 64, 65 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 4.4.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La sentenza della Corte d’appello qui impugnata ha ribadito in toto il giudizio di
colpevolezza pronunciato dal Tribunale nei confronti della ricorrente accusata di violazioni
edilizie, eseguite anche in dispregio della normativa, antisismica e sul c.a., e, per tale ragione,
condannata alla pena di sei mesi di arresto e 35.000 C di ammenda.
Con il gravame in esame, si deduce violazione di legge nella parte in cui sono state
negate le attenuanti generiche, è stata respinta la richiesta di revoca della subordinazione del
beneficio della sospensione condizionale alla demolizione del manufatto e non è stata
dichiarata la sopraggiunta estinzione dei reati per prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Per quel che attiene al diniego delle attenuanti generiche, deve rammentarsi che si
tratta di decisione nella quale si esplica il potere discrezionale del giudice di merito con il
risultato che essa è inoppugnabile laddove la motivazione dia conto in modo logico della scelta
adottata. Orbene, nella specie, l’affermazione che non è sufficiente l’assenza di precedenti a

Data Udienza: 29/11/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

carico dell’imputata a giustificare il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., è
più che corretta perché non fa che dare attuazione al disposto dell’ultimo comma dell’art. 62
bis c.p..
Anche il rigetto del secondo motivo è avvenuto sulla base di una spiegazione logica ed
aderente alle risultanze processuali essendosi ricordata la ratio della disposizione data – da
rinvenire nell’art. 165 c.p. – e la giurisprudenza costante di questa S.C. circa la facoltà, per il
giudice di subordinare la sospensione condizionale alla demolizione laddove ritenga di dover
rafforzare la tutela approntata dal sistema a garanzia della rimozione delle conseguenze
dannose del reato. La ricorrente, peraltro, con il proprio motivo ha solo proposto una lettura
alternativa ed a lei più favorevole delle risultanze e, come tale, è argomento qui
inammissibile.
Infine è generico ed errato l’ultimo motivo di ricorso perché non si indica con precisione
il calcolo eseguito per ritenere i reati prescritti laddove, però, se il dies a quo è, come la stessa
ricorrente assume, l’8.4.09, il termine finale di 5 anni (4 + 1 per via delle plurime cause interruttive) scade
solo l’8.4.14.

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