Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7178 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7178 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE LUIGI N. IL 21/09/1971
avverso la sentenza n. 1815/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Verona, con sentenza emessa il 16/05/2012, dichiarava
Luigi Gentile colpevole dei reati di cui agli artt. 72 decies, commi 1 e 2; 48,
comma 4; 4, comma 4 lett. c); 89 d.lgs. 626/1994 [come contestato in atti] e lo
condannava alla pena di C 4.500,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate. Il
Tribunale ha congruamente motivato sulla responsabilità penale dell’imputato
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza
impugnata pagg. 1 – 2).
4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione dei reati, maturata il 25/06/2012 (come determinata in
atti), epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 16/05/2012 [sez. U.
sent. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. sent. n. 23428 del 02/06/2005]
5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Luigi Gentile
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
della responsabilità penale dell’imputato.