Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7178 del 06/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7178 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROTARU TUDOREL ELVIS N. IL 04/11/1984
avverso la sentenza n. 165/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 06/11/2012

Considerato che:
Rotaru Tudorel Elvis ricorre avverso la sentenza, in data 15
febbraio 2012, del Tribunale di Pordenone, con cui gli è stata applicata,
sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di
furto aggravato, la pena conncordata e chiedendone l’annullamento, si
duole che non non sia stata dichiarata rilevata la nullità di cui
all’art. 34 c.p.p. e applicati i principi di cui all’art. 129 c.p.p.

dell’imputato e la stessa determinazione della pena da applicare sono
rimessi alla valutazione che ne fanno le parti, mentre al giudice è
riservato solo il compito di valutare la congruità della pena concordata,
e, quanto al suo apprezzamento del merito dell’azione penale, resta solo
lo spazio rappresentato dalla generale previsione dell’art. 129 del
suddetto codice, che impone l’immediato proscioglimento quando ricorrono
evidenti cause di non punibilità; né all’imputato è più consentito
dolersi di circostanze non prospettate in sede di patteggiamento.( Conf.:
Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071; sez. E”, 14.9.90,
Lofti Ben, 185715); nel caso in esame peraltro la dedotta nullità è
prospettata in modo assolutamente generico.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che
il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi
che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;
Ne consegue, per il disposto dell’art.

616 c.p.p.,

la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
di

colpa

emergenti

dal

ricorso,

si

determina

in

considerati i profili

equitativamente

in

Euro

1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma,

ovembre 2012

Nel caso del c.d. patteggiamento, il giudizio sulla responsabilità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA