Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7174 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7174 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Raineri Emanuele, nato a Catania il 25.10.64
imputato art. 6 L. 210/08
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Catania del 24.4.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 1 mesi 8 di reclusione e 22.000 € di multa in ordine al reato di cui all’art. 6 L. 210/08.
Rilevato che la presente impugnazione censura genericamente l’assenza di un’adeguata
motivazione del convincimento del giudice circa la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
Premesso che l’assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
Data Udienza: 29/11/2013
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,
“essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo (Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633);
Rv. 215071 — e ribadita anche di recente — sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)
Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che non ricorrono
i presupposti per una sentenza di proscioglimento tenuto conto della complessiva attività di
indagine dalla quale si evince che l’imputato (unitamente al concorrente) ha effettivamente gestito
discariche abusive di rifiuti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 e